Emersione dal lavoro irregolare: la mancata assunzione del lavoratore del flusso precedente è ostativa anche senza causa di forza maggiore (TAR Lazio n. 11661 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie ostativa di cui all’art. 103, comma 9, del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, opera in caso di mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero di successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo che ricorra una causa di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro. La prova della causa di forza maggiore grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare l’impossibilità sopravvenuta con elementi oggettivi e documentali, non essendo sufficiente una dichiarazione resa a distanza di molti anni e priva di riscontri. Il provvedimento di diniego della domanda di emersione è legittimamente motivato laddove dia conto della valutazione delle osservazioni presentate dal privato ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, anche qualora le stesse non siano ritenute idonee a superare il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore da un datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il diniego si fondava sul parere negativo espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva rilevato come il datore, in occasione del flusso 2010, avesse richiesto un lavoratore extracomunitario senza poi avviarne la procedura di assunzione né risultarne la regolarità contributiva, configurandosi la fattispecie ostativa di cui all’art. 103, comma 9 del medesimo decreto.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, dell’art. 103, commi 9 e 15, del D.L. n. 34/2020 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e lesione del legittimo affidamento, sostenendo che l’Amministrazione non avesse considerato la sussistenza di una causa di forza maggiore, atteso che il lavoratore del precedente flusso non si era mai presentato per la stipula del contratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamando l’ordinanza cautelare già resa nel medesimo giudizio, ha ritenuto il provvedimento di rigetto congruamente motivato e adottato nel pieno rispetto dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che lo Sportello Unico aveva preso in considerazione le osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, dando conto, nel provvedimento definitivo, delle ragioni per cui le stesse non erano state ritenute idonee a superare il parere negativo. La motivazione del diniego risulta pertanto adeguata, non configurandosi alcuna violazione del giusto procedimento.
Sul punto centrale della controversia, il TAR ha escluso che la dichiarazione del datore di lavoro, resa a distanza di dodici anni dai fatti, potesse integrare la prova di una causa di forza maggiore non imputabile al medesimo. La mera circostanza che il lavoratore del flusso 2010 non si fosse presentato per la sottoscrizione del contratto, mai comunicata tempestivamente all’Amministrazione e documentata solo in sede procedimentale, è stata considerata una giustificazione meramente strumentale all’ottenimento del nulla osta nella procedura di emersione.
Il Collegio ha, infine, ritenuto infondato il motivo concernente il difetto di istruttoria, non ravvisando elementi che potessero inficiare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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