Ottemperanza e penalità di mora: condizioni ostative ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (TAR Lazio n. 11555 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione non abbia fornito alcun adempimento al titolo giudiziario, il ricorso va accolto, ordinandosi alla stessa di dare piena ed integrale esecuzione alla pronuncia, corrispondendo gli importi ivi indicati nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice dell’ottemperanza può riservarsi la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, qualora l’Amministrazione perduri nell’inadempimento. La condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere accolta quando sussistono le condizioni ostative previste dalla medesima disposizione normativa.
Il Fatto
Due avvocati esponevano di aver adito il Tribunale Ordinario di Roma per ottenere la liquidazione e il pagamento dei compensi professionali maturati in una procedura fallimentare, successivamente revocata dalla Corte d’Appello di Roma. Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Undicesima Civile, con sentenza n. 3804/2024, accoglieva parzialmente le domande e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore dei ricorrenti, oltre interessi e spese di lite. La sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata all’Amministrazione debitrice. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, i ricorrenti adivano il TAR Lazio chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva, rappresentando l’avvio della procedura di liquidazione delle spese indicate nella sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rileva che, alla data della camera di consiglio, non è stato fornito adempimento al titolo giudiziario azionato. Il ricorso è pertanto accolto, ordinandosi all’Amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla pronuncia del Tribunale Ordinario, corrispondendo alla parte ricorrente gli importi indicati, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Quanto alla domanda di nomina del commissario ad acta, il Collegio la riserva a successiva istanza di parte per l’ipotesi in cui l’Amministrazione perduri nell’inadempimento.
Il Collegio esamina poi la domanda di condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Tale domanda non può essere accolta, in quanto sussistono le condizioni ostative previste dalla riferita disposizione normativa. Il riferimento è alla previsione che esclude l’applicazione della penalità di mora quando essa risulti manifestamente iniqua o quando l’Amministrazione non abbia maturato la propria inerzia con dolo o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore della parte ricorrente, nella misura di € 800,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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