Ottemperanza al giudicato e pagamento diretto: non rileva l’iscrizione alla massa passiva della Gestione Commissariale (TAR Lazio n. 11542 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’amministrazione e la condanna a dare piena esecuzione al titolo giudiziario, mediante pagamento delle somme ivi liquidate, entro un termine assegnato. L’astratta riconducibilità del debito alla massa passiva di una gestione commissariale non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere direttamente, né può essere opposta come causa di impasse. In caso di ulteriore inadempienza, il collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta su successiva istanza di parte. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente, già creditrice nei confronti di Roma Capitale in forza di una sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il titolo esecutivo aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma capitale, oltre interessi e rivalutazione. L’amministrazione si costituiva in giudizio, dichiarando la volontà di adempiere ma evidenziando l’impossibilità di provvedere, in quanto il debito, riconducibile a un risalente rapporto contrattuale, sarebbe rientrato astrattamente nell’ambito della massa passiva della Gestione Commissariale.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che le considerazioni svolte dall’amministrazione resistente non fanno che asseverare il convincimento circa la perdurante inottemperanza al titolo giudiziario. La mera allegazione di una difficoltà organizzativa o contabile, legata alla riconducibilità del debito a una gestione commissariale, non integra una causa giustificativa dell’inadempimento. Il giudice dell’ottemperanza ha il potere di ordinare all’amministrazione di provvedere direttamente al pagamento delle somme liquidate nel giudicato.
Il collegio, pertanto, accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia, corrispondendo gli importi indicati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Si riserva, altresì, la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, qualora l’amministrazione perduri nell’inadempimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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