Ottemperanza a decreto ingiuntivo passato in giudicato: obbligo del Ministero di eseguire e astreinte (TAR Lazio n. 11505 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo, costituisce titolo esecutivo giudiziale suscettibile di esecuzione davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’Amministrazione pubblica, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è tenuta a dare esecuzione al giudicato senza poter sindacare il contenuto della decisione. In caso di inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta e applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrente dal momento dell’eventuale inadempimento.
Il Fatto
Un docente, già titolare di una sentenza favorevole del Tribunale di Velletri per il riconoscimento di differenze retributive relative al servizio pre-ruolo, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di ulteriori somme maturate nel periodo successivo. Il provvedimento monitorio, non opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, veniva dichiarato esecutivo e notificato all’Amministrazione.
Nonostante i solleciti, l’Amministrazione non provvedeva al pagamento, a causa del perdurante blocco dei pignoramenti. Il lavoratore adiva quindi il TAR Lazio con ricorso in ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del titolo, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la rituale notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, accerta che l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento delle somme dovute. Dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità è però calibrata sugli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre solo dal momento in cui si verifichi l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati, non dal ritardo già maturato.
La Corte accoglie quindi il ricorso, condanna il Ministero all’esecuzione del titolo e alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore distrattario, e ordina all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza.
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Nota della Redazione
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