Non conferma del magistrato onorario e mancata reimmissione nelle funzioni: valido il colloquio svolto senza nuovo giuramento (TAR Lazio n. 11456 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di non conferma di un magistrato onorario, divenuto definitivo, ha effetto ripristinatorio ex tunc, sicché l’interessato è reintegrato nella posizione e nelle funzioni che rivestiva prima della cessazione, senza necessità di un nuovo giuramento o di un nuovo verbale di immissione in possesso per partecipare validamente al colloquio orale della procedura di conferma. La disciplina della magistratura onoraria non prevede l’istituto del trasferimento ad altro ufficio, con la conseguenza che la prova valutativa, prescritta su base circondariale, deve svolgersi presso il circondario di originaria assegnazione, salva l’eventuale ricomposizione della commissione esaminatrice disposta dal giudice.
Il Fatto
Un magistrato onorario, in servizio dal 2001, veniva dichiarato “non idoneo” all’esito del colloquio orale svolto nel 2022 nell’ambito della procedura di conferma ex art. 29, d.lgs. n. 116/2017. A seguito dell’annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di non conferma, confermato in appello, l’interessato era riammesso nelle funzioni e sottoposto a un secondo colloquio nel novembre 2024, all’esito del quale la commissione esprimeva nuovamente giudizio negativo. Il CSM deliberava la non conferma e il Ministro della Giustizia adottava il conseguente decreto. Il magistrato impugnava tali atti, deducendo vizi relativi allo svolgimento della prova orale, alla mancata reimmissione formale nelle funzioni prima del colloquio e al rifiuto di trasferirlo ad altro circondario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, esaminando i tre motivi di impugnazione. Quanto alle modalità di svolgimento del colloquio, il Collegio ha escluso che la sottoposizione di due casi pratici e la durata superiore ai trenta minuti integrasse una violazione delle regole procedurali, in quanto la commissione aveva concesso al candidato una “seconda chance” dopo la soluzione insufficiente del primo quesito, con una deviazione attuata a esclusivo beneficio dell’esaminando.
Con riferimento alla motivazione del giudizio, la Corte ha ritenuto adeguata la scheda di valutazione, che recava un giudizio specifico per ciascuno dei quattro criteri previsti dalla delibera del CSM, corredato da una motivazione esplicativa unitaria ma idonea a illustrare sia le criticità espressive sia quelle contenutistiche.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che l’effetto retroattivo ripristinatorio dell’annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di non conferma ha consentito al ricorrente di riacquisire formalmente le funzioni che lo legittimavano a partecipare alla procedura, rendendo superflui un nuovo giuramento e un nuovo verbale di immissione in possesso. In ogni caso, la delibera del CSM del 30 settembre 2024 e il decreto ministeriale del 7 ottobre 2024 avevano espressamente riammesso l’interessato nelle funzioni prima del secondo colloquio.
Infine, il Collegio ha confermato la legittimità del diniego di trasferimento, rilevando come l’ordinamento non preveda per i magistrati onorari l’istituto della mobilità, abrogato con il d.lgs. n. 116/2017 e mai reintrodotto. La prova valutativa, prescritta su base circondariale, doveva pertanto svolgersi nel circondario di assegnazione, tanto più che la sentenza di annullamento aveva disposto soltanto la ricomposizione della commissione esaminatrice.
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Nota della Redazione
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