Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di cancellazione dal RUNTS (TAR Lazio n. 11416 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., la circostanza che l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia adottato un provvedimento che soddisfi integralmente la pretesa azionata dal ricorrente. In tale evenienza il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile e la relativa declaratoria prescinde da un’espressa istanza di parte, potendo essere pronunciata anche sulla base di una memoria con cui il ricorrente si limiti a rappresentare l’intervenuta soddisfazione. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della vicenda, caratterizzata dalla sopravvenienza del provvedimento satisfattivo.
Il Fatto
La ricorrente, un’organizzazione di volontariato iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) tramite trasmigrazione, impugnava la determinazione con cui la Regione Lazio ne aveva disposto la cancellazione dal registro per mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti e dei bilanci, ex artt. 8, co. 6, e 20, co. 1, del D.M. 106/2020.
Il ricorso era proposto unitamente all’impugnazione degli atti presupposti e consequenziali, compresa la diffida ad adempiere e le successive rettifiche, nonché la comunicazione trasmessa via PEC dal gestore del registro. L’ente deduceva l’illegittimità del procedimento di cancellazione per profili di natura formale e sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevato che la ricorrente aveva depositato una memoria con la quale dichiarava che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta dalla Determinazione regionale n. G03038 del 9 marzo 2026, e che le parti resistenti non si erano opposte, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione si fonda sull’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione. L’interesse processuale, infatti, deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione, con la conseguenza che il suo sopravvenuto venir meno determina l’impossibilità di pronunciarsi nel merito.
Nella fattispecie, la sopravvenienza della determinazione satisfattiva ha determinato il definitivo superamento della lesione lamentata, rendendo inutile l’accertamento delle censure dedotte. Il Collegio ha valorizzato la dichiarazione della stessa parte ricorrente, la quale aveva espressamente richiesto che si prendesse atto della cessazione della materia del contendere, senza che rilevasse la qualificazione formale dell’istanza.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, caratterizzate dall’adozione di un provvedimento satisfattivo successivo alla proposizione del ricorso e dalla mancata opposizione delle amministrazioni resistenti alla declaratoria di improcedibilità.
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Nota della Redazione
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