Titolo estero sul sostegno: la rinuncia è ammessa se il diniego è stato annullato (TAR Lazio n. 11409 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, determina la pendenza del procedimento, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024. Ne consegue che il docente è legittimato a presentare la rinuncia alla domanda di riconoscimento per partecipare ai percorsi formativi straordinari, non ostandovi la circostanza che il diniego originario sia stato adottato prima del 1° giugno 2024. In tali ipotesi, la domanda di riconoscimento non può ritenersi conclusa e la rinuncia, finalizzata all’accesso ai percorsi, non può essere rifiutata dall’Amministrazione.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, aveva visto respinta l’istanza di riconoscimento con un provvedimento ministeriale, poi annullato dal Tribunale amministrativo. In seguito all’annullamento, la docente ha chiesto di poter presentare rinuncia alla domanda di riconoscimento per iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui al d.l. n. 71/2024, riservati a coloro che sono in possesso di un titolo conseguito all’estero e che abbiano un procedimento di riconoscimento pendente.
Il Ministero, tuttavia, ha negato tale possibilità, ritenendo che il procedimento si fosse concluso con il diniego originario, ancorché annullato, e che la conclusione fosse anteriore al termine previsto dalla normativa per la presentazione della rinuncia. Avverso tale diniego, la docente ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024 e l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando i principi già espressi in sede cautelare e confermati dal Consiglio di Stato su fattispecie analoghe. Il punto decisivo è la qualificazione della pendenza del procedimento: l’annullamento del diniego da parte del giudice amministrativo, per effetto del vincolo conformativo, impone all’Amministrazione di riesaminare l’affare nella sua interezza. Fino a quando non interviene un nuovo provvedimento, la domanda di riconoscimento non può considerarsi conclusa.
La Corte ha specificato che l’espressione “pendenti” contenuta nell’art. 7 del d.l. n. 71/2024 deve includere anche i procedimenti di riconoscimento riattivati, ma non conclusi, a seguito del giudicato di annullamento per vizi del precedente diniego. In questa categoria rientra la fattispecie in esame, in cui il diniego è stato annullato per difetto di motivazione.
Di conseguenza, l’Amministrazione non poteva opporre la conclusione del procedimento per negare la rinuncia, poiché la domanda era ancora pendente al momento della richiesta. L’atto di diniego alla rinuncia e gli atti connessi sono stati pertanto annullati, con effetti anche sugli altri provvedimenti impugnati. La complessità della vicenda ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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