Interdittiva antimafia ex art. 14 d.lgs. 81/2008: natura vincolata e correzione dell’errore materiale (TAR Lazio n. 11392 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 costituisce misura accessoria e vincolata, di carattere meramente ricognitivo, che cristallizza un effetto direttamente previsto dalla legge, senza margini di discrezionalità né quanto all’an né quanto al contenuto. Per tale natura, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, non potendo l’apporto del privato incidere su un atto dovuto che recepisce rigidamente i contenuti del provvedimento di sospensione adottato dall’organo ispettivo. L’erronea indicazione nel corpo dell’atto della data di revoca della sospensione presupposta non è irrilevante, poiché la pubblicazione nel casellario ANAC di un dato non emendato può indurre le stazioni appaltanti a ritenere non affidabile l’operatore economico, legittimando l’annullamento parziale del provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva disposto l’interdizione a contrarre ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, conseguente a un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dall’ITL di Agrigento in data 1° febbraio 2024 per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La sospensione era stata revocata il 5 febbraio 2024 a seguito dell’ottemperanza alle prescrizioni. Il provvedimento interdittivo, adottato il 29 ottobre 2024 e trasmesso ad ANAC per l’annotazione nel casellario informatico, indicava erroneamente la data di revoca nel 5 luglio 2024 anziché nel 5 febbraio 2024. La società deduceva la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento, il superamento dei termini e l’errore sulla data di revoca.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce la natura dell’istituto: l’interdizione a contrarre non ha carattere sanzionatorio autonomo ma costituisce una misura accessoria e vincolata che dà attuazione a un effetto previsto direttamente dalla legge. Il Ministero non dispone di alcun margine di valutazione né sull’an né sul contenuto della misura, che segue pedissequamente l’accertamento ispettivo. Ne consegue l’infondatezza della censura relativa alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, non applicandosi l’art. 7 della legge n. 241/1990 agli atti vincolati, con richiamo all’art. 21-octies della medesima legge, né potendo la partecipazione del privato apportare elementi utili a determinare un contenuto diverso dell’atto.
Quanto al termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006, il Collegio ne afferma la natura meramente ordinatoria, sicché il superamento non determina illegittimità in assenza di profili di irragionevolezza, escludendosi inoltre che il decorso del tempo possa ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla mancata adozione di una misura che costituisce effetto legale diretto della sospensione.
Diversamente, la Corte accoglie la censura relativa all’errata indicazione della data di revoca della sospensione (5 luglio 2024 in luogo del 5 febbraio 2024). Pur condividendo l’impostazione delle ordinanze cautelari secondo cui la durata dell’interdittiva decorre dalla data del verbale di sospensione, il TAR rileva che nel merito l’errore non è irrilevante: la pubblicazione del provvedimento nel casellario ANAC con data non corretta riflette l’immagine di un operatore la cui attività è rimasta sospesa per circa cinque mesi, anziché per pochi giorni, potendo indurre le stazioni appaltanti a valutazioni negative sull’affidabilità dell’impresa anche per future commesse. La mancata correzione spontanea da parte dell’Amministrazione, pur essendo l’errore emerso in corso di giudizio, impone l’annullamento parziale del provvedimento limitatamente all’erronea datazione, con obbligo di rideterminazione.
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Nota della Redazione
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