Cessazione della materia del contendere per sottoscrizione del contratto di filiera e pieno soddisfacimento della pretesa (TAR Lazio n. 11314 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originariamente azionata in giudizio, con correlato conseguimento dell’utilità cui il ricorrente aspira. La sottoscrizione del contratto di filiera e il riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. La pronuncia di cessazione non richiede l’accertamento della fondatezza nel merito delle censure, ma soltanto la verifica che l’interesse sostanziale sia stato comunque conseguito in via amministrativa.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, operante nel settore della tutela del formaggio Grana Padano, impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti della procedura per l’accesso ai contratti di filiera di cui al V bando, indetta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, contestando l’esclusione del proprio programma dalla graduatoria definitiva approvata con decreto direttoriale. Con motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnativa anche al successivo decreto di scorrimento delle graduatorie, alle istruzioni operative dell’Ismea e agli atti connessi, censurando la mancata inclusione del proprio progetto tra quelli ammessi al finanziamento.
Costituivano in giudizio il Ministero, l’Ismea e numerosi controinteressati. Nel corso del giudizio, all’esito delle interlocuzioni procedimentali, le parti addivenivano alla sottoscrizione del contratto di filiera avente ad oggetto il programma del ricorrente, riconoscendo in via amministrativa il beneficio economico richiesto.
La Motivazione del TAR
Il Collegio rileva che in data 18 maggio 2026 è stato depositato il contratto di filiera sottoscritto dalle parti e che le stesse, in udienza, hanno confermato l’avvenuta sottoscrizione chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Tribunale richiama il presupposto della pronuncia di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., chiarendo che essa postula il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria, con riconoscimento implicito della fondatezza e conseguimento dell’utilità concreta cui il ricorrente aspira. In tal caso la prosecuzione del processo risulta inutile per l’oggettivo venir meno della lite, come affermato da T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 13337 del 7 luglio 2025.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ritiene che la sottoscrizione del contratto e il riconoscimento del beneficio economico integrino gli elementi essenziali del pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, non potendo il ricorrente conseguire alcuna ulteriore o maggiore utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti gravati. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è pertanto doverosa, con compensazione delle spese giustificata dalla particolare complessità della procedura e dell’iter contenzioso.
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Nota della Redazione
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