Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto riconoscimento dei certificati bianchi (TAR Lazio n. 11305 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso al ricorso, riconoscendo spontaneamente il beneficio richiesto, ancorché in esecuzione di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto espresso in un giudizio concernente il medesimo rapporto tra le stesse parti. In tale evenienza, la valutazione circa la soccombenza virtuale e la conseguente regolazione delle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale può disporne l’integrale compensazione allorché l’azione amministrativa si sia conformata tempestivamente e volontariamente alle statuizioni del giudice d’appello, e le questioni giuridiche trattate presentino caratteri di complessità e novità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici – GSE aveva respinto la richiesta di accesso al regime di sostegno previsto dal D.M. 5 settembre 2011, presentata con riferimento alla produzione dell’anno 2023 dell’unità di cogenerazione ad alto rendimento.
Nelle more del giudizio, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 7 luglio 2025, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente ai certificati bianchi per l’annualità 2016, il GSE aveva spontaneamente esteso gli effetti di tale decisione anche alle annualità successive, riconoscendo i benefici richiesti e stipulando la relativa convenzione. La società aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del GSE alle spese di lite quale soccombente virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato che l’interesse sostanziale sotteso al ricorso era stato pienamente soddisfatto, risultando pacifico tra le parti e documentato in atti il riconoscimento dei benefici richiesti. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato adottato nella pendenza del giudizio di appello avverso sentenze di rigetto emesse sulle altre annualità e ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato espresso nelle pronunce nn. 3360, 3363 e 3364 del 29 aprile 2026.
Secondo tale orientamento, che la Sezione fa proprio, deve disporsi l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della tempestiva e spontanea conformazione del GSE alla sentenza n. 5864/2025, volontariamente estesa alle altre annualità, nonché della complessità e novità delle questioni esaminate e risolte dalla decisione medesima.
La particolare natura delle questioni trattate e l’atteggiamento collaborativo dell’amministrazione, che ha dato esecuzione al dictum giurisprudenziale senza necessità di ulteriori sollecitazioni, hanno pertanto indotto il Tribunale a disattendere la richiesta di condanna alle spese avanzata dalla società ricorrente.
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Nota della Redazione
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