Esenzione accisa riservata alle sole cooperative storiche preesistenti alla nazionalizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11589 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione dall’accisa sull’energia elettrica, l’art. 1, comma 911, della l. n. 208/2015, che estende l’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, n. 8), della l. n. 1643/1962, si applica solo alle società cooperative cd. storiche, cioè preesistenti alla nazionalizzazione disposta da quest’ultima legge. La norma, di natura agevolativa, è di stretta interpretazione e non ammette interpretazione estensiva o analogica. La voltura della licenza in favore di una cooperativa costituita successivamente da parte di imprese non cooperative non può attribuire il beneficio, difettando il requisito del carattere mutualistico preesistente alla nazionalizzazione.
Il Fatto
Una società cooperativa, avente ad oggetto la somministrazione ai soci di energia elettrica a condizioni vantaggiose, aveva ottenuto il riconoscimento dell’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica, essendo stata ritenuta una “cooperativa storica” in ragione della voltura in suo favore delle licenze di due aziende elettriche preesistenti alla nazionalizzazione del 1962, operata dalla Provincia autonoma di Bolzano. A seguito della mancata inclusione nel Registro ARERA delle cooperative storiche dotate di rete propria, l’Ufficio doganale aveva annullato in autotutela il riconoscimento e recuperato l’accisa relativa agli anni dal 2017 al 2021. La CGT di secondo grado rigettava l’appello del contribuente, che impugnava la sentenza in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 11, comma 3, della l. n. 212/2000, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe potuto discostarsi dalla previa risposta fornita all’istanza di interpello. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la ricorrente non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: i giudici di appello avevano escluso la qualificazione della richiesta come istanza di interpello, trattandosi di istanza volta ad ottenere l’esenzione e non a dirimere dubbi interpretativi, non contenendo alcun quesito giuridico. La comunicazione del riconoscimento dell’esenzione era inoltre chiaramente provvisoria, come desumibile dall’iter amministrativo, ben potendo l’Amministrazione annullare in autotutela i propri atti anche se sfavorevoli alla parte.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1, comma 911, della l. n. 208/2015, sostenendo la propria inclusione nel novero dei beneficiari. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la disposizione ha inteso estendere l’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b) del TUA non a tutte le società e imprese individuali preesistenti, ma solo alle società cooperative di produzione e distribuzione cd. storiche, cioè preesistenti alla nazionalizzazione del 1962.
Nel caso di specie, la contribuente era stata costituita nel 2001 e aveva ottenuto la voltura dell’esonero da due preesistenti aziende elettriche, di cui una società in accomandita semplice e un’impresa individuale, entrambe non aventi natura cooperativa. Difettava quindi il requisito fondamentale del carattere mutualistico della società produttrice di energia elettrica, che doveva preesistere alla nazionalizzazione. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di norma che stabilisce un’esenzione, la stessa è di stretta interpretazione anche ai sensi dell’art. 14 preleggi, con conseguente divieto di ricorrere all’analogia o all’interpretazione estensiva.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto sopra riportato e rigettato il ricorso. Ha altresì condannato la ricorrente alla rifusione delle spese e, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. in favore della controricorrente e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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