Acquisizione gratuita e sanatoria postuma: l’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è tardiva se presentata dopo i novanta giorni dalla demolizione (TAR Lazio n. 14606 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 può essere presentata solo nella “prima fase” del procedimento repressivo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. Alla scadenza di tale termine, l’Amministrazione è ipso iure proprietaria del bene abusivo e il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di sanatoria, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene. La disciplina sugli spettacoli viaggianti (legge n. 337/1968) non deroga alla disciplina urbanistica, edilizia e paesaggistica. Infine, la “piena conoscenza” del provvedimento lesivo che fa decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione ha carattere personale e non può essere presunta per un soggetto dalla sola notifica effettuata ad altro coobbligato.
Il Fatto
Le ricorrenti, nude proprietarie di un terreno adibito ad attività di spettacolo viaggiante, hanno impugnato il diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e la successiva ordinanza di demolizione di alcune opere abusive. Il Comune aveva inoltre disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere non demolite e dell’area necessaria, respingendo l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalle proprietarie. Nel giudizio è stata eccepita l’avvenuta acquisizione del bene sin dal 2016, a seguito dell’inottemperanza ad una precedente ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso introduttivo. Quanto al diniego di sanatoria, per due delle tre ricorrenti il termine di impugnazione era già decorso, essendo la conoscenza del provvedimento un fatto di carattere personale che non può essere presunto per una coobbligata in ragione della notifica effettuata alle altre. Per la terza ricorrente, invece, è risultata irricevibile l’impugnazione della determinazione di acquisizione del 2016, divenuta inoppugnabile per mancata tempestiva contestazione.
Nel merito, il TAR ha respinto le censure avverso il diniego di sanatoria. richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, ha chiarito che l’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è ammissibile solo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. La sospensione degli effetti dell’acquisizione disposta dal Comune non ha alcuna incidenza, essendo stata adottata per consentire la definizione di un procedimento di sanatoria già tardivo.
Quanto all’ordinanza di demolizione delle opere ulteriori, il Tribunale ha escluso che manufatti di rilevanti dimensioni e impatto paesaggistico, destinati allo svolgimento continuativo di un’attività economica, potessero rientrare nell’edilizia libera. La previsione di cui alla legge n. 337/1968 riguarda solo strutture temporanee, non derogando alla disciplina urbanistica e paesaggistica, con la conseguenza che la censura sulla qualificazione delle opere è risultata inammissibile per violazione del principio del divieto di venire contra factum proprium, avendo le ricorrenti presentato istanza di sanatoria.
Infine, avuto riguardo all’acquisizione gratuita delle opere non demolite, il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata la determinazione comunale, che aveva indicato i calcoli e gli indici urbanistici applicabili per individuare l’area ulteriore, nel rispetto del limite del decuplo della superficie abusiva. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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