Detenzione armi e prescrizione: il diniego resta legittimo se il pericolo di abuso è desumibile da elementi concreti (TAR Lazio n. 11085 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, bensì un’eccezione al divieto generale di andare armati. Il provvedimento di diniego ha funzione cautelativa e preventiva, non sanzionatoria, e non presuppone necessariamente l’imputazione di un illecito penale, civile o amministrativo. È sufficiente che il diniego sia fondato su una valutazione prognostica basata su fondati elementi concreti, tra cui i precedenti penali e di polizia, valutabili autonomamente dall’amministrazione anche indipendentemente dall’esito del procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria. La prescrizione del reato costituisce circostanza neutra, non equivalente all’accertamento dell’insussistenza del fatto. Una latente conflittualità familiare e dissidi economici possono integrare il pericolo di abuso delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la decisione del Prefetto di Brescia di non revocare il divieto di detenzione di armi. L’istanza di riesame era stata presentata nell’agosto 2021, a seguito della revoca della licenza disposta nel 2011. Il ricorrente deduceva l’erroneo bilanciamento operato dall’amministrazione, la violazione dei principî di ragionevolezza e proporzionalità e la lesione del diritto all’oblio per la mancata considerazione delle richieste di de-indicizzazione ai sensi dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi in quanto strettamente connessi. Il Collegio ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la detenzione di armi non è un diritto assoluto e l’amministrazione è tenuta a verificare l’affidabilità del richiedente attraverso uno scrutinio volto a inferire il pericolo di abuso. In tale ottica, il diniego non presuppone che al soggetto sia imputabile un illecito, essendo sufficiente una valutazione prognostica basata su elementi concreti: i precedenti penali e di polizia assumono rilievo indipendentemente dall’esito del procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria.
La Corte ha quindi verificato la correttezza dell’operato dell’amministrazione, rilevando come nell’arco temporale successivo alla revoca del 2011 il ricorrente non avesse tenuto una condotta esente da censure. Pur in assenza di condanne, la maggior parte delle segnalazioni era sfociata in archiviazioni per prescrizione, circostanza che non esclude l’accertamento dell’insussistenza del fatto illecito. Quanto alla sentenza di assoluzione del 2015 per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., il giudice ha evidenziato che la dinamica dei fatti non era stata smentita e che le condotte di atti persecutori erano state quasi integralmente confermate in dibattimento.
Il Collegio ha attribuito particolare rilevanza ai deferimenti per il delitto di cui all’art. 388 c.p., verificatisi nell’ambito della separazione personale dei coniugi. La latente conflittualità con l’ex coniuge e con i figli, unita a dissidi economici, è stata ritenuta prova manifesta del pericolo di abuso delle armi. Il TAR ha inoltre escluso che gli elementi fattuali fossero risalenti, essendo l’ultimo deferimento dell’anno 2019 e l’istanza di riesame dell’agosto 2021, con un intervallo inferiore al biennio.
Quanto alla denunciata violazione del diritto all’oblio, il Tribunale ha rilevato che l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 con entrata in vigore il 30 dicembre 2022, era successivo all’adozione dei decreti impugnati, con la conseguente irrilevanza della censura. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della mancata produzione di memoria difensiva da parte dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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