Responsabilità risarcitoria dell’AGCM: esclusa per difetto dell’elemento soggettivo (TAR Lazio n. 11073 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per la lesione di interessi legittimi, derivante dall’annullamento di un provvedimento amministrativo, ha natura di responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e non di responsabilità da contatto sociale qualificato. L’accoglimento dell’azione di annullamento non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno, essendo necessario accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: l’ingiustizia del danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. In particolare, la colpa dell’amministrazione non può essere presunta dall’esito del giudizio di annullamento, ma richiede una valutazione circostanziata che escluda che l’illegittimità sia derivata da una scelta interpretativa complessa o da un errore scusabile. La difficoltà delle valutazioni demandate all’autorità indipendente e la natura discrezionale del potere esercitato configurano un “punto di equilibrio” che, in assenza di condotte arbitraria o macroscopicamente negligenti, esclude l’addebito soggettivo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel settore del ticketing per eventi di musica leggera, era stata destinataria della delibera con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE, irrogando una sanzione e prescrivendo misure comportamentali. Il provvedimento era stato annullato dal TAR Lazio con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, in ragione di un difetto istruttorio e della mancata considerazione di giustificazioni oggettive delle condotte.
La società aveva quindi adito il TAR per ottenere la condanna dell’Autorità al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo provvedimento, quantificati in misura non inferiore a circa 651.000 euro per mancati ricavi da aggi e commissioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, muovendo dal necessario inquadramento della domanda nella responsabilità da provvedimento illegittimo di cui all’art. 30 c.p.a., da ricondurre allo schema dell’illecito aquiliano e non già a quello della responsabilità da contatto sociale qualificato. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 7/2021, che ha escluso la configurabilità di un vincolo obbligatorio della pubblica amministrazione nell’esercizio del potere autoritativo, riaffermando la natura aquiliana della responsabilità per lesione di interessi legittimi e l’onere del danneggiato di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
La sentenza ha quindi esaminato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità. Quanto all’ingiustizia del danno, ha rammentato che il risarcimento presuppone la lesione di un bene della vita, non essendo sufficiente il mero annullamento del provvedimento. Quanto all’elemento soggettivo, ha ritenuto che l’esito del giudizio di annullamento non implichi automaticamente la colpa dell’amministrazione: la complessità valutativa della fattispecie, evidenziata anche dal giudice d’appello, che aveva prospettato esiti diversi dall’illegittimità all’esito di un approfondimento istruttorio, esclude la rimproverabilità della condotta dell’Autorità.
Il TAR ha valorizzato la circostanza che entrambe le sentenze di annullamento avevano riconosciuto la complessità del quadro fattuale e la possibilità che le acquisizioni fossero giustificate da ragioni concorrenziali lecite, configurando un difetto istruttorio piuttosto che una consapevole e arbitraria violazione. In tal senso, la riconfigurazione della fattispecie abusiva e la necessità di valutare misure meno invasive secondo il principio di proporzionalità, indicate dal Consiglio di Stato, depongono per una situazione di incertezza interpretativa incompatibile con l’addebito di colpa.
Da ultimo, il Collegio ha escluso che la domanda risarcitoria potesse essere accolta attraverso la liquidazione equitativa del danno, non essendo stata fornita dal ricorrente la prova dell’an e degli elementi utili alla quantificazione.
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Nota della Redazione
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