Obbligo di esecuzione del giudicato per la Carta del docente (TAR Lazio n. 10980 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accoglie la domanda di un docente volta al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica deve essere eseguita dall’Amministrazione nel termine di giorni 120 dalla notificazione, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il giudice nomina d’ufficio il Commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Un docente agiva davanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22. Il giudice ordinario accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della prestazione, oltre interessi e rivalutazione.
A seguito della mancata esecuzione spontanea della decisione, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si costituiva in giudizio solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea delle decisioni di condanna a carico dello Stato.
Nel merito, il Collegio ha osservato che a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva opposto alcuna motivazione né indicato elementi circa la corretta esecuzione del titolo. Tale comportamento è stato valutato alla luce del principio, desunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere di allegare e provare l’avvenuta soddisfazione della pretesa grava sul debitore e non sul creditore. La mancata prova dell’esecuzione ha quindi comportato l’accoglimento del ricorso.
Quanto ai limiti del giudizio di ottemperanza, il TAR ha precisato che la pretesa riconosciuta dal giudicato non è sindacabile, essendo ormai incontrovertibile. L’Amministrazione è stata pertanto condannata a dare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia. L’organo dovrà provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, su richiesta del ricorrente.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi € 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per eventuali valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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