L’atto di vigilanza ANAC senza raccomandazioni vincolanti non lede la stazione appaltante (TAR Lazio n. 10984 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione conclude un procedimento di vigilanza sugli affidamenti pubblici, ivi compresi quelli rientranti nelle gestioni commissariali, è impugnabile solo quando contenga vincoli conformativi puntuali, diffide o raccomandazioni vincolanti, idonei a produrre un vulnus diretto e immediato nella sfera giuridica del destinatario. Quando l’atto, all’esito dell’accertamento di illegittimità o irregolarità, si limiti a formulare valutazioni critiche e a rivolgere un mero invito a comunicare aggiornamenti sullo stato dell’opera, senza imporre alcun obbligo di rimozione o correzione degli atti già adottati, esso non ha forza provvedimentale e non lede la posizione della stazione appaltante, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La vigilanza ANAC si estende anche ai contratti stipulati in regime derogatorio dai commissari straordinari, in forza dell’art. 213, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e della normativa unionale di settore.
Il Fatto
A seguito del crollo del ponte di Genova, il commissario straordinario aveva inserito nel programma straordinario di investimenti la realizzazione della nuova diga foranea del porto, affidandone l’esecuzione all’Autorità di sistema portuale quale soggetto attuatore. L’appalto integrato era stato aggiudicato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016. L’ANAC, avviato un procedimento di vigilanza, con delibera n. 142 del 2024 aveva contestato la scelta della procedura derogatoria e altri profili di criticità, invitando la committenza a comunicare eventuali modifiche progettuali e incrementi di costo. L’Autorità di sistema portuale aveva impugnato la delibera deducendo carenza di potere, violazione della normativa emergenziale e tardività del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, affermando che la vigilanza ANAC sulle procedure di affidamento rientranti nelle gestioni commissariali costituisce attribuzione dell’Autorità. Il fondamento è stato individuato nell’art. 213, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che menziona anche i “contratti esclusi”, e nelle disposizioni di governance delle direttive 2014/23, 2014/24 e 2014/25/UE, nonché nella clausola di salvezza dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea contenuta nelle stesse normative emergenziali.
La decisione si è concentrata sulla natura degli atti conclusivi del procedimento di vigilanza. Il collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’impugnabilità di una delibera non vincolante non è esclusa in senso assoluto, ma richiede che l’atto, riferendosi alla fattispecie concreta, incida sulla sfera giuridica dei destinatari. La lesività sussiste quando l’ANAC formula raccomandazioni vincolanti o impone obblighi conformativi puntuali, residuando in capo al soggetto vigilato margini di autonoma determinazione solo quando l’atto si arresti alla mera segnalazione di irregolarità.
Applicando tali criteri al caso di specie, il TAR ha rilevato che la delibera impugnata non conteneva alcuna raccomandazione vincolante, diffida o imposizione di adottare specifici atti a pena di sanzione. Le valutazioni critiche sulla procedura negoziata e sulle altre anomalie si risolvevano in un invito rivolto ai soggetti interessati a comunicare eventuali modifiche progettuali e incrementi di costo e a fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’opera, senza tradursi in obblighi di revisione critica o interventi correttivi immediati sulle procedure già concluse.
Il regolamento ANAC di cui alla delibera n. 803/2018 è stato ritenuto coerente con tale impostazione, prevedendo la raccomandazione come misura accessoria e meramente eventuale e condizionando l’attivazione del procedimento sanzionatorio alla formale previsione in tal senso. L’assenza di effetti lesivi diretti sugli atti già adottati ha determinato la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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