Il mancato rispetto del termine perentorio di deposito rende irricevibile il ricorso avverso il silenzio (TAR Lazio n. 10808 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso deve essere notificato e depositato entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ma il deposito deve avvenire, a pena di irricevibilità, entro quindici giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 87, comma 2, cod. proc. amm., termine che nel rito del silenzio è dimidiato ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.. La decadenza per tardivo deposito è rilevabile d’ufficio dal giudice ed è dichiarata con sentenza ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite. La pronuncia in rito comporta la riduzione del compenso del difensore ai sensi dell’art. 4, comma 9, D.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Un cittadino straniero, già entrato in Italia, aveva inviato alla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione un’istanza per la fissazione di un appuntamento finalizzato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e per l’ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro subordinato ex art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Rimasta l’Amministrazione inerte, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, notificandolo via pec in data 20 marzo 2026 e depositandolo il successivo 14 aprile 2026, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
Nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026, il collegio segnalava alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal termine di deposito e tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio che il ricorso era stato notificato il 20 marzo 2026 e depositato il 14 aprile 2026, oltre il termine perentorio di quindici giorni, dimidiato nel rito del silenzio, previsto dall’art. 87, comma 2, cod. proc. amm. per il deposito del ricorso dopo la notificazione. Il mancato rispetto del termine, avente natura perentoria, determina la decadenza e impone la declaratoria di irricevibilità ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..
La Corte ha precisato che l’esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.
Con riferimento all’istanza di liquidazione della parcella presentata dal difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, il collegio ha applicato l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette al giudice la liquidazione dell’onorario nel rispetto dei valori medi delle tariffe professionali, e l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi nel processo amministrativo. Esclusa la liquidazione delle fasi istruttoria e cautelare non svolte, il compenso è stato determinato in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione fino al 50% per il valore indeterminabile della controversia.
L’importo complessivo di euro 3.613,00 è stato ulteriormente dimezzato per effetto del gratuito patrocinio e nuovamente ridotto della metà ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014, in ragione della pronuncia in rito, con liquidazione finale di euro 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge.
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Nota della Redazione
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