Pratiche commerciali scorrette nella vendita online di farmaci: ingannevolezza sui tempi di consegna e aggressività nella fase post-vendita (TAR Lazio n. 10694 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura sanzionatoria per pratiche commerciali scorrette è di natura cartolare, sicché il contraddittorio con il professionista non deve necessariamente svolgersi tramite audizione dinanzi al Collegio, essendo sufficiente la garanzia di un contraddittorio scritto sugli addebiti. In tema di commercio elettronico di farmaci, è ingannevole la comunicazione commerciale che presenti in modo ambiguo i tempi di consegna, senza distinguere tra evasione dell’ordine e consegna effettiva, e che ometta di segnalare possibili ritardi. Costituisce pratica aggressiva la condotta del professionista che, dopo aver incassato il prezzo, ostacoli l’esercizio del diritto di recesso e rimborsi il consumatore mediante buoni sconto utilizzabili solo su prodotti a prezzo pieno, limitandone la libertà di scelta.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato una società operante nella vendita online di farmaci e parafarmaci per due distinte pratiche commerciali scorrette. La prima, ritenuta ingannevole, riguardava la promessa di tempi di consegna rapidi (due-cinque giorni o 12-96 ore) non realistici, soprattutto durante il trasferimento della logistica in una nuova sede. La seconda, qualificata come aggressiva, concerneva la carente assistenza post-vendita e la prassi di rimborsare i consumatori tramite buoni sconto invece che in denaro. Il provvedimento sanzionatorio, che ha irrogato complessivi euro 1.100.000,00, è stato impugnato dalla società, la quale ne ha dedotto l’illegittimità sotto sei profili.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso. In relazione al primo motivo, il Collegio ha richiamato i propri precedenti, affermando che la natura cartolare del procedimento AGCM non impone l’audizione orale del professionista dinanzi al Collegio, poiché la comunicazione di contestazione degli addebiti garantisce il pieno esercizio del diritto di difesa in forma scritta.
Quanto alla durata della fase preistruttoria, il Tribunale ha escluso la violazione del termine ragionevole, evidenziando che l’avvio dell’istruttoria è avvenuto a breve distanza dall’acquisizione di numerose recensioni online che hanno confermato le prime segnalazioni, e che la condotta era ancora in corso al momento dell’avvio del procedimento.
Nel merito delle contestazioni, il Collegio ha giudicato ambigue e fuorvianti le informazioni rese sul sito, rilevando come l’utilizzo promiscuo dei termini “evasione”, “spedizione” e “consegna” inducesse il consumatore medio a fare affidamento su una tempistica di ricezione del prodotto che non corrispondeva alla realtà, non essendo chiaramente indicato il termine massimo di trenta giorni previsto dalle condizioni contrattuali. La responsabilità della società non è stata esclusa dai ritardi dei corrieri, trattandosi di carenze informative a monte. Con riferimento alla pratica aggressiva, il TAR ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dall’AGCM, valorizzando l’indebito condizionamento derivante dall’ostacolo posto all’esercizio dei diritti contrattuali e dalla limitazione della libertà di scelta del consumatore sulla modalità di rimborso. Infine, il Collegio ha escluso la sproporzione della sanzione, ritenendo corretta la valutazione del fatturato complessivo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’ampiezza della cornice edittale.
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Nota della Redazione
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