Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno (TAR Lazio n. 10556 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del termine di legge senza che l’amministrazione si sia pronunciata, integra gli estremi del silenzio inadempimento, con conseguente obbligo del giudice amministrativo di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. In caso di persistente inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, dovendo l’amministrazione e il commissario conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e agli orientamenti espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza in data 25 aprile 2025 volta a ottenere il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno, al fine di poter essere inserito nelle graduatorie dei docenti abilitati. L’amministrazione non aveva provveduto a definire il procedimento entro i termini previsti dalla legge, nonostante l’intervenuta scadenza del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990 e del termine specifico di tre mesi fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. Avverso tale inerzia, il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 117 e 31 cod. proc. amm. avanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che l’amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. L’amministrazione è rimasta inerte, senza peraltro formulare alcuna richiesta di integrazione documentale, circostanza che ha determinato il perfezionamento dell’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.
Quanto al termine entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 — di attuazione della direttiva 2005/36/CE — prevede un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e un termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento. Ne deriva che, in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può comunque superare i quattro mesi dalla presentazione dell’istanza.
Il TAR ha, conseguentemente, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere espressamente sulla domanda di riconoscimento entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempienza, il Direttore generale della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà entro i successivi 90 giorni.
Il Collegio ha infine precisato che, nell’adozione del provvedimento, l’amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-675/17, Preindl; C-340/89, Vlassopoulou; C-313/01, Morgenbesser; C-298/14, Brouillard), nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022 in materia di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero.
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Nota della Redazione
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