Esclusione dei magistrati onorari confermati dal periodo cuscinetto legittima per l’orario di lavoro predeterminato (TAR Lazio n. 10534 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la delibera del CSM che esclude i magistrati onorari confermati dalla fruizione del c.d. “periodo cuscinetto”, atteso che la loro attività lavorativa, comprensiva di udienze, attività preparatorie e conseguenti, è integralmente ricompresa nell’orario di lavoro settimanale predeterminato e non derogabile fissato dall’art. 29-bis d.lgs. n. 116/2017. Tale regime differenziato non integra una discriminazione rispetto ai magistrati ordinari, né viola il diritto alle ferie retribuite di cui all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, essendo il congedo ordinario garantito dall’art. 30-ter d.lgs. n. 116/2017. Gli atti gravati, aventi natura di atti amministrativi generali, non richiedono la partecipazione procedimentale dei destinatari.
Il Fatto
Un gruppo di magistrati onorari confermati ai sensi dell’art. 29-bis d.lgs. n. 116/2017 ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera del CSM del 4 giugno 2025, nella parte in cui li escludeva dalla fruizione del c.d. “periodo cuscinetto”, nonché i conseguenti provvedimenti attuativi adottati dai presidenti dei Tribunali di Roma e di Napoli. I ricorrenti lamentavano la discriminazione rispetto ai magistrati ordinari e ai magistrati onorari nominati dopo il 15 agosto 2017, deducendo la violazione del diritto alle ferie retribuite sancito dall’ordinamento unionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure prospettate. La circolare gravata, avente la stessa forza regolamentare delle precedenti delibere, poteva legittimamente disporre diversamente rispetto ai precedenti deliberati, senza violare alcun autovincolo del CSM, tanto più che la regolamentazione tabellare riguarda esclusivamente i magistrati professionali.
Il Collegio ha chiarito che il “periodo cuscinetto” risponde alla peculiarità dell’attività giurisdizionale della magistratura ordinaria, che non conosce limiti orari. Tale meccanismo non può operare per i magistrati onorari confermati, la cui attività lavorativa è ristretta entro un orario predeterminato: l’art. 29-bis d.lgs. n. 116/2017 fissa la durata massima settimanale in 36 ore per chi ha optato per il regime dell’art. 29, comma 6, e in 16 ore per gli altri, ricomprendendo nell’orario tutte le attività di udienza e quelle preparatorie e conseguenti.
Quanto alle ferie, la Corte ha rilevato che l’art. 30-ter d.lgs. n. 116/2017 ne garantisce la fruizione durante il periodo feriale, sicché nessuna erosione del riposo può derivare dal mancato riconoscimento del periodo cuscinetto. Ha pertanto escluso sia la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, sia i prospettati sospetti di incostituzionalità con riguardo all’art. 117 Cost., non ravvisando alcuna discriminazione fra situazioni differenti.
Il Collegio ha infine respinto le doglianze sui vizi procedimentali, trattandosi di atti amministrativi generali rispetto ai quali l’interesse partecipativo è recessivo, e ha concluso che le pronunce della CGUE non hanno equiparato integralmente lo status dei giudici onorari a quello dei giudici professionali, riconoscendo solo taluni diritti quoad effectum.
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Nota della Redazione
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