Illegittima l’esclusione per precedenti del familiare (TAR Lazio n. 10489 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di moralità e di condotta di un candidato a una procedura concorsuale pubblica deve essere sempre individualizzato e ancorato a elementi soggettivi riferibili direttamente all’aspirante, non potendo fondarsi, in via esclusiva e automatica, sulla circostanza che un suo familiare stretto risulti controindicato. Il contesto familiare può completare il quadro informativo, ma è di per sé inidoneo a supportare un giudizio di inidoneità. L’accertamento demandato dall’art. 2, comma 1, lett. g), del bando è rigorosamente circoscritto all’irreprensibilità del comportamento del solo candidato, in rapporto alle funzioni del grado da rivestire. L’estensione di tale scrutinio a soggetti terzi, le cui condotte non riverberano automaticamente sulla sfera giuridica dell’aspirante, è logicamente e giuridicamente illegittima, anche quando il diniego del porto d’armi riguardi condotte di un diverso soggetto.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito Italiano, incensurato, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri indetto nel 2024. L’Amministrazione ne ha disposto l’esclusione per mancato possesso dei requisiti di moralità, fondandosi sul contenuto di un decreto del Questore che, nel 2022, aveva rigettato l’istanza di licenza di porto di fucile per ragioni riferibili a pregresse segnalazioni del 2018 concernenti il fratello del candidato.
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione, lamentando l’automatismo della valutazione e la mancata considerazione del suo profilo personale e professionale. Ha poi esteso l’impugnativa con motivi aggiunti alla graduatoria finale di merito, pubblicata durante la pendenza del giudizio cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando vizi di difetto di istruttoria, di motivazione e di manifesta illogicità. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il contesto familiare non può supportare da solo un giudizio negativo, richiedendosi una valutazione individualizzata riferita all’aspirante: la lettera del bando circoscrive l’accertamento alla sola condotta del candidato, e condotte strettamente personali come l’uso di stupefacenti sono indicate come causa di esclusione, a conferma della personalità dello scrutinio.
Il Collegio ha ritenuto irragionevole desumere una compromissione del quadro valoriale dalla mera convivenza col fratello, cessata dal 2021. Ha valorizzato, invece, il profilo del ricorrente: incensurato, privo di segnalazioni, già militare in servizio con qualifica di fuciliere, insignito di elogi e della Croce Commemorativa. Ha escluso che il precedente del Consiglio di Stato n. 588/2025, citato dall’Amministrazione, fosse conferente, perché in quel caso erano contestate condotte personali e dirette del candidato, non elementi riferibili a terzi.
Il TAR ha infine disatteso la tesi difensiva sull’aggiramento del diniego di porto d’armi: sussiste una netta autonomia tra il procedimento di rilascio del porto d’armi e la verifica dei requisiti concorsuali. Un diniego fondato su condotte di un familiare non può operare come preclusione automatica e perpetua all’accesso al servizio in Guardia di Finanza. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento dell’esclusione e della graduatoria nei limiti dell’interesse del ricorrente. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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