Mancata impugnazione del bando immediatamente escludente: irricevibile il ricorso avverso l’esclusione dal concorso riservato ai disabili (TAR Lazio n. 10463 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, le clausole del bando che fissano i requisiti di partecipazione e che comportano l’effetto di preclude la partecipazione stessa hanno natura di clausole immediatamente lesive e devono essere impugnate nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando, a pena di irricevibilità del ricorso. L’esclusione disposta in pedissequa applicazione di una tale clausola, in presenza di un’attività amministrativa meramente vincolata, non fa riespandere il termine per l’impugnazione, configurandosi le relative censure come tardive in quanto riferite direttamente alla previsione del bando. La condizione di disoccupazione, risultante dagli elenchi del servizio di collocamento mirato del territorio provinciale per cui si concorre, costituisce un vero e proprio requisito di partecipazione, la cui assenza determina automaticamente l’esclusione.
Il Fatto
Una candidata partecipava a un concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili, indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’assunzione di 74 unità di personale dell’Area Assistenti. Il bando richiedeva, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato e lo stato di disoccupazione nel territorio provinciale per il quale si candidava. All’esito della verifica effettuata presso il competente centro per l’impiego, l’Amministrazione accertava la carenza di tale requisito e disponeva l’esclusione della candidata, la quale impugnava il provvedimento di esclusione e gli atti presupposti, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando la mancata tempestiva impugnazione del bando. La clausola del bando che richiede l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato e lo stato di disoccupazione nel territorio provinciale di riferimento è stata qualificata come immediatamente lesiva, in quanto direttamente preclusiva della partecipazione al concorso per chi non ne fosse in possesso.
La Sezione ha, quindi, rammentato che, stando agli atti, la ricorrente era stata iscritta in stato di disoccupazione negli elenchi della Provincia competente dal 5 aprile 2024 al 22 aprile 2024, data di inizio del rapporto di lavoro che aveva fatto venir meno lo stato di disoccupazione, come attestato dall’Ufficio di collocamento mirato. Ne è conseguita la mancanza del requisito alla data di presentazione della domanda.
Alla luce di tale quadro, il Collegio ha ritenuto che l’esclusione fosse stata disposta in pedissequa applicazione della previsione del bando, in un contesto di attività amministrativa vincolata. Le doglianze della ricorrente, pertanto, non potevano che riferirsi al bando stesso, la cui natura immediatamente lesiva imponeva un onere di impugnazione nel termine decadenziale.
La mancata impugnazione del bando in termini ha, pertanto, comportato la declaratoria di irricevibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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