Riparto dell’onere della prova nella mobilità scolastica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 93 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità del personale docente, la domanda del docente che deduce la violazione delle regole di procedura e chiede l’assegnazione del posto rivendicato ha natura di azione di adempimento. Il creditore che agisce per l’adempimento di un’obbligazione di fare deve provare la fonte del proprio diritto e limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre è onere del debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento. Il docente ha l’onere di allegare con specificità l’obbligo inadempiuto e di indicare il concorrente o la categoria di concorrenti favoriti dall’asserito inadempimento; spetta, invece, al Ministero dimostrare che il posto assegnato a un candidato di fase successiva non era disponibile nella fase cui il ricorrente aveva partecipato.
Il Fatto
Un’insegnante di scuola primaria di ruolo, assunta prima del 2015, aveva partecipato alla fase B delle operazioni di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2016/17, chiedendo il trasferimento presso un Ambito della provincia di Agrigento. La domanda era stata respinta, essendo stata superata da docenti con punteggio inferiore: in particolare, da partecipanti alla fase B3 e alla fase C, che avevano ottenuto sedi da lei richieste in forza di accordi conciliativi. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano respinto la domanda della docente, ritenendo, tra l’altro, che ella non avesse assolto all’onere di provare che una corretta applicazione delle regole procedurali l’avrebbe individuata quale avente diritto all’assegnazione di un posto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso. Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, sostenendo l’illegittimità della preferenza accordata ai docenti assunti dalle graduatorie del concorso 2012 (cd. IGM 2012). La Corte ha rigettato il motivo, richiamando il proprio precedente delle Sezioni Unite (Cass. n. 1055/2024 e conformi) che ha già risolto in senso positivo il problema della legittimità della postergazione di altre categorie di docenti nella mobilità straordinaria 2016/17, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore e della contrattazione collettiva, non sindacabile nel merito in assenza di disparità di trattamento o manifesta irragionevolezza.
Nel motivo accolto, la Corte ha affrontato il tema del riparto dell’onere della prova nelle azioni di adempimento relative alla mobilità scolastica, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 11382/2022 e Cass. n. 1055/2024). In particolare, ha affermato che la domanda del docente che deduce l’inosservanza delle regole di procedura e chiede l’assegnazione del bene della vita ha natura di azione di adempimento. In tali casi, il creditore che agisce deve provare la fonte del suo diritto e limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento; il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento.
La Corte ha precisato che il docente deve allegare con specificità l’obbligo che assume violato e indicare il concorrente o la categoria di concorrenti che sarebbero stati favoriti dall’asserito inadempimento. Successivamente, l’onere probatorio grava sul datore di lavoro, che è tenuto a governare i trasferimenti secondo diritto e che può assolvere dimostrando l’inesistenza dell’inadempimento dedotto. In particolare, l’Amministrazione deve provare che il posto assegnato a un candidato di fase successiva non era disponibile nella fase cui il ricorrente aveva partecipato, in quanto la procedura di mobilità ha carattere unitario e le disponibilità si restringono progressivamente con l’esito delle diverse fasi.
La sentenza impugnata, che aveva invece posto a carico della ricorrente l’onere di dimostrare che il proprio collocamento in graduatoria le avrebbe consentito di ottenere il trasferimento, non si è conformata a questo principio. La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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