Riforma in appello e obbligo d’ufficio di nuova regolazione delle spese processuali (Cass. civ. Sez. 5 n. 1780 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa costituisce una mera scelta processuale che non integra alcuna delle ipotesi normativamente giustificanti la deroga al principio della soccombenza di cui all’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. In caso di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, il giudice è tenuto a fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento per Tari e tributo provinciale relativo all’anno 2016. Il giudice distrettuale, riconosciuta la fondatezza delle doglianze, nulla disponeva in punto di spese, rilevando la mancata costituzione del Comune intimato. Avverso tale statuizione la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava la violazione degli artt. 15, 17-bis e 46 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 90, 91, 92 e 93 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., per avere il giudice d’appello omesso di regolamentare le spese dei due gradi di merito, nonostante la riforma della sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la parte soccombente sia condannata al rimborso delle spese, con possibilità di compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Il Collegio ha poi ribadito il principio consolidato per cui, in tema di spese di lite, il rapporto tra la regola della soccombenza e la sua deroga è costruito in termini di norma generale-norma eccezionale. Ne consegue che, allorché il giudice d’appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, adeguandola all’esito complessivo della lite, in applicazione di un criterio unitario e globale di valutazione della soccombenza.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto l’integrale fondatezza dei motivi dell’originario ricorso della contribuente, ma aveva omesso di regolamentare le spese dei gradi di merito, limitandosi a disporre “nulla per le spese vista la mancata costituzione in giudizio del Comune”. Tale condotta, essendo una mera scelta processuale della parte convenuta, non integra alcuna delle ipotesi giustificanti la deroga al principio della soccombenza.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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