Omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e principio di completezza (Cass. civ. Sez. 5 n. 1885 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non costituisce una “edizione minore” del vizio di motivazione, ma attiene alla mancata osservanza del principio di completezza, che impone al giudice di merito di prendere in esame tutti i fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti. La valutazione delle risultanze processuali e dei fatti, invece, resta rimessa in via esclusiva al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004. L’atto impositivo contestava l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una ditta individuale poi risultata evasore totale, negando la detrazione IVA e la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP.
La CTR ha ritenuto l’infondatezza delle doglianze della società, affermando che non erano state prodotte prove idonee a dimostrare che la ditta emittente avesse effettivamente operato sui cantieri, e che la società contribuente avrebbe dovuto verificare la serietà della controparte. Avverso tale decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, distinguendo tra il vizio di motivazione apparente e quello di omesso esame di un fatto decisivo. Ha, in primo luogo, rigettato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta della motivazione o la motivazione apparente. Nel caso di specie, l’iter logico della sentenza impugnata era ricostruibile, pertanto il vizio non sussisteva.
La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, dedicato all’omesso esame di un fatto decisivo. Ha precisato che, a seguito della riforma del 2012, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non prevede un’ipotesi di “insufficiente motivazione”, ma sancisce il principio di completezza: il giudice di merito deve valutare tutti i fatti decisivi e controversi, senza poter escludere dal suo esame elementi che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che potrebbero condurre a un esito diverso della controversia.
Nel caso di specie, la CTR aveva omesso di esaminare fatti decisivi, come il contratto di subappalto, le fatture di acquisto delle materie prime e le dichiarazioni dei lavoratori, elementi tutti astrattamente idonei a incidere sulla qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti. Tale omissione ha determinato la cassazione della sentenza, risultando il motivo fondato.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo alla mancata considerazione della sentenza penale di assoluzione, in quanto riguardava periodi d’imposta diversi e la sua valutazione è rimessa al giudice di merito. Il quarto e il quinto motivo sono stati, invece, assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.
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Nota della Redazione
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