Improcedibile il ricorso per cassazione se manca il deposito della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 3 n. 2384 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata è una manifestazione di autoresponsabilità che fa sorgere a carico del ricorrente l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omesso deposito non è sanabile mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. e determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanata dalla mancata contestazione della controricorrente. L’improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare finalizzato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il ricorso è comunque improcedibile se la notificazione si è perfezionata oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, quand’anche non sia stata prodotta la relata di notifica.
Il Fatto
La Provincia di Belluno agì in giudizio contro i responsabili di illeciti edilizi e ambientali, commessi tra il 1987 e il 1991 nell’ambito dei lavori di ampliamento del comprensorio sciistico di Arabba, chiedendo il risarcimento del danno ambientale e all’immagine. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 153/2020, quantificò il danno e condannò i convenuti, in diverse misure, al pagamento delle somme dovute. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1696/2022, confermò la decisione di primo grado, salvo la statuizione sulle spese. Avverso tale sentenza, gli eredi dei soggetti condannati e gli altri soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare la procedibilità del ricorso, ha rilevato un vizio preliminare. I ricorrenti hanno dichiarato che la sentenza impugnata era stata loro notificata in data 7/09/2022, ma non hanno depositato, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., la copia della sentenza munita della relata di notifica. La relata non è stata rinvenuta negli atti depositati dai ricorrenti né in quelli della controricorrente, e gli stessi ricorrenti non ne fanno menzione nell’elenco dei documenti allegati al ricorso.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata impegna il dichiarante a depositare la relata di notifica, senza possibilità di sanare l’omissione con una produzione tardiva. La mancanza di tale documento comporta l’improcedibilità del ricorso, che può essere rilevata d’ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controricorrente. Tale sanzione è giustificata dalla necessità di verificare il passaggio in giudicato della decisione e di selezionare la procedura più adeguata per la definizione del giudizio.
La Corte ha inoltre precisato che non può trovare applicazione il principio, enunciato da Cass. n. 11386 del 2019, secondo cui il ricorso è procedibile anche in difetto della produzione della sentenza, qualora la notificazione del ricorso si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19/07/2022, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 24/10/2022, ben oltre il termine di sessanta giorni, scaduto il 18/10/2022.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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