Compensazione delle spese illegittima se fondata su errore del giudice e sulla mancata costituzione della parte soccombente (Cass. civ. Sez. 5 n. 2418 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le gravi ed eccezionali ragioni, che ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 devono essere esplicitamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite, non possono consistere in ragioni illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Costituiscono ragioni inidonee: l’errore commesso dal giudice di primo grado, che abbia reso inevitabile la proposizione dell’impugnazione, non potendo esso andare a discapito della parte vittoriosa; la mancata costituzione in giudizio della parte soccombente, che integra un comportamento processualmente neutro; la circostanza che la parte non abbia dato origine, con la propria condotta, al processo. La violazione di tali regole legittima la cassazione della sentenza e la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Campania un avviso di accertamento IMU per l’anno 2018, dell’importo di euro 1.605,00. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, ma aveva compensato le spese di lite. La contribuente aveva quindi proposto appello avverso la sola statuizione sulle spese e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, con la sentenza n. 4824/24, aveva accolto il gravame, compensando però le spese del secondo grado, ad eccezione del contributo unificato.
Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale compensato le spese del giudizio di appello in assenza dei relativi presupposti. La società controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. La corte territoriale aveva giustificato la compensazione delle spese del secondo grado evocando due ordini di ragioni: l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado, che aveva reso inevitabile la proposizione dell’appello, e la condotta della società appellata, che non si era costituita in giudizio.
La Corte ha osservato che le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese devono essere esplicitamente indicate nella motivazione e non possono essere illogiche o erronee; la loro assenza o erroneità integra un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità, richiamando i precedenti di Cass. n. 6059/17, Cass. n. 9977/19 e Cass. n. 14036/24.
Nella specie, entrambe le ragioni addotte dalla corte regionale sono state ritenute inidonee. La mancata costituzione in giudizio della parte soccombente integra, infatti, un comportamento processualmente neutro, come già affermato da Cass. n. 30480/25, e non incide sulla soccombenza; analogamente, il fatto che la parte non abbia dato origine al processo con la propria condotta non è circostanza rilevante, secondo Cass. n. 563/25. Quanto all’errore del giudice di primo grado, la Corte ha precisato, richiamando Cass. n. 27165/25, che l’eventuale errore dell’autorità giudiziaria, che imponga la proposizione dell’impugnazione, non può andare a discapito della parte vittoriosa e non rientra tra le ipotesi legittimanti la compensazione, né incide sull’applicazione del principio di soccombenza, come già ritenuto da Cass. n. 21083/15.
La Corte ha quindi accolto il ricorso e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., condannando la società controricorrente alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori, e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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