Costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace regolata dall’art. 319 c.p.c., non dall’art. 165 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 2622 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svolto dinanzi al giudice di pace, la costituzione dell’opponente è disciplinata dall’art. 319 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis; essa può avvenire depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale con la relazione di notificazione e la procura, ovvero presentando tali documenti direttamente al giudice in udienza. L’art. 165 cod. proc. civ., che impone la costituzione dell’attore entro dieci giorni dalla notifica, non è espressivo di una regola generale e, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, assume carattere recessivo rispetto alla peculiare disciplina dei termini di costituzione. Ne consegue che è erronea la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione fondata sull’avvenuta costituzione dell’opponente oltre il predetto termine di dieci giorni, dovendosi invece avere riguardo alla disciplina speciale del rito davanti al giudice di pace.
Il Fatto
Un’avvocatessa, dopo aver ottenuto la condanna di una parte soccombente al pagamento delle spese processuali in un giudizio per usucapione, agiva in via monitoria nei confronti della stessa per il recupero delle spese anticipate e dei compensi maturati in sede di esecuzione forzata, munita di apposita procura rilasciata dal proprio assistito. Il giudice di pace di Catania accoglieva l’opposizione proposta dalla debitrice; la decisione veniva riformata in grado di appello dal Tribunale di Catania, che dichiarava improcedibile l’opposizione per essere intervenuta la costituzione dell’opponente oltre il decimo giorno successivo alla notifica dell’atto di citazione.
La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 319 e 647 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza per error in procedendo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, ritenendo che l’esposizione dei fatti di causa e le ragioni di doglianza fossero sufficientemente chiare e compiute ai sensi dell’art. 366, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.
Nel merito, ha ravvisato la fondatezza di entrambi i motivi, rilevando che la violazione delle norme denunciate si era risolta nell’error in procedendo. Il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione applicando l’art. 647, comma primo, cod. proc. civ., che sanziona con l’esecutività del decreto la mancata costituzione dell’opponente nel termine stabilito, termine che il giudice di merito aveva individuato in quello di dieci giorni dalla notificazione previsto dall’art. 165 cod. proc. civ. per la costituzione dell’attore.
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 645, comma 2, cod. proc. civ., il giudizio di opposizione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, tra cui non vi è ragione di escludere quelle relative ai termini di costituzione dell’attore. Tuttavia, nei giudizi dinanzi al giudice di pace, l’art. 319 cod. proc. civ., nel testo vigente prima del d.lgs. n. 149/2022, derogava alla regola generale di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., prevedendo che la costituzione potesse avvenire depositando in cancelleria i documenti indicati ovvero presentandoli direttamente al giudice in udienza.
La ratio di tale diversità risiede nella natura di rito a forma semplificata del giudizio davanti al giudice di pace, come già affermato in precedenti occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la costituzione dell’attore può essere effettuata fino all’effettiva udienza tenuta dal giudice designato, non essendovi norme che lo impediscano. L’art. 165 cod. proc. civ., pertanto, non è espressivo di una regola generale e, nella disciplina vigente ratione temporis, assumeva carattere recessivo rispetto alla peculiare regolazione dei termini di costituzione nel giudizio davanti al giudice di pace.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, perché faccia applicazione del principio enunciato e proceda all’esame nel merito dell’appello.
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Nota della Redazione
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