Prescrizione contributi Gestione separata: il d.P.C.m. 10.6.2010 si applica anche ai contribuenti minimi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5786 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata Inps, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, con applicazione del differimento previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.m. 10.6.2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009. Il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione. Ne consegue che il d.P.C.m. si applica anche ai contribuenti attratti al c.d. regime dei minimi. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 per violazione dell’art. 76 Cost., non ravvisandosi una subdelega vietata nella previsione di modifica dei termini a mezzo di d.P.C.m.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps, avente ad oggetto contributi e sanzioni civili dovuti in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009. Il giudice di secondo grado riteneva maturata la prescrizione quinquennale, individuando il dies a quo nella data del 16.6.2010, senza computare lo slittamento del termine al 6.7.2010 ex art. 1 d.P.C.m. 10.6.2010, sul presupposto che il professionista fosse soggetto al regime contabile agevolato e semplificato dei c.d. “contribuenti minimi”. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente. Ha ritenuto, infatti, che il ricorso non fosse inammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa, avendo lo stesso indicato, tramite richiamo alla sentenza impugnata e specificazione propria, l’oggetto dell’originaria domanda e l’esito nei precedenti gradi. Ha altresì escluso la inammissibilità per mancata censura di un passaggio motivazionale che non costituiva autonoma ratio decidendi, essendo la pronuncia fondata esclusivamente sulla questione di diritto della non applicabilità del d.P.C.m. 10.6.2010 ai contribuenti minimi, questione effettivamente oggetto del motivo di ricorso, con conseguente insussistenza di un giudicato interno.
Nel merito, il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, cui ha dato seguito, secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata Inps decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, con applicazione del differimento previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.m. 10.6.2010 per i contributi dovuti per l’anno 2009. Ha precisato, inoltre, che tale disposizione si applica anche ai contribuenti attratti al regime dei minimi, poiché il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non solo coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati.
La Corte ha, infine, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, sollevata dal controricorrente in riferimento all’art. 76 Cost., per asserita subdelega vietata. Ha osservato che la delega fu realizzata proprio mediante il decreto legislativo n. 241/1997 e che l’art. 12, comma 5, non enuncia un rinvio in bianco, ma concede solo la possibilità di modificare termini che, altrimenti, resterebbero quelli previsti dal legislatore delegato. Il successivo d.P.C.m. integra a tutti gli effetti la disposizione, riconoscendosi allo stesso rango di fonte normativa e non di fonte regolamentare subordinata.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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