L’abitualità professionale non dipende dalla soglia dei 5.000 euro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6007 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS grava su chi percepisce un reddito dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo; per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l’obbligo viene meno solo se il reddito è integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento. Il limite reddituale di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 non costituisce una linea di confine tra occasionalità e abitualità, ma una soglia di irrilevanza dell’occasionalità: il superamento della soglia integra una presunzione di non occasionalità, mentre un reddito inferiore non è presuntivo di occasionalità. L’abitualità va accertata in fatto, valorizzando presunzioni quali l’iscrizione all’albo, la titolarità di partita IVA e l’organizzazione materiale dell’attività, trattandosi di indizi che non impongono conclusioni indefettibili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva confermato la decisione di primo grado che dichiarava inesistente l’obbligo contributivo di un professionista, esercente l’attività di commercialista, nei confronti della Gestione separata INPS. Il giudice territoriale aveva ritenuto applicabile il limite reddituale di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, in ragione del mancato superamento della soglia di euro 5.000,00 nell’anno 2009.
L’INPS proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995 e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, sostenendo che la percezione di un reddito inferiore alla soglia non escludesse la natura abituale dell’attività, stante l’iscrizione all’albo e la titolarità di partita IVA. Il professionista resisteva con controricorso, eccependo la prescrizione del credito e l’illegittimità delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 3240 del 2010 e consolidato nella giurisprudenza successiva, cui ha dato continuità con la sentenza n. 4419/2021: l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad albo o elenco, venendo meno solo se il reddito è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento.
La Corte ha chiarito che il limite reddituale di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 individua una soglia di irrilevanza dell’occasionalità, non una presunzione legale di occasionalità per i redditi inferiori. Il superamento della soglia costituisce una presunzione di non occasionalità, ma un reddito inferiore non esclude l’abitualità, che deve essere verificata attraverso altri elementi sintomatici, come l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita IVA e l’organizzazione materiale predisposta dal professionista.
Il requisito dell’abitualità va apprezzato nella dimensione di scelta ex ante del professionista, non come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto. Le presunzioni ricavabili da tali elementi costituiscono semplici regole di esperienza, che non impongono conclusioni indefettibili, ma richiedono un accertamento in fatto da parte del giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte territoriale non aveva valorizzato il dato dell’apertura della partita IVA, pur ritualmente dedotto dall’INPS, limitandosi alla sola verifica del reddito prodotto. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza, rinviando alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per un approfondimento in fatto sull’abitualità dell’attività e, in caso di esito positivo, per gli ulteriori accertamenti sulla prescrizione del credito, tenendo conto della disciplina di proroga di cui al DPCM 10/6/2010 e della decorrenza del termine quinquennale dalla notifica dell’avviso.
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Nota della Redazione
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