Correzione di errore materiale per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. Un. n. 8054 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Il ricorso per correzione non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. La richiesta di distrazione si considera validamente formulata anche in mancanza di esplicita dichiarazione circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, potendo tale dichiarazione ritenersi implicita nella domanda stessa.
Il Fatto
Con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e 287 cod. proc. civ., il difensore del controricorrente in un giudizio definito dalle Sezioni Unite civili con ordinanza del 2018 ha chiesto di emendare tale pronuncia per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in suo favore. Nel giudizio di legittimità, che aveva visto rigettato il ricorso proposto dall’azienda sanitaria locale, le spese erano state liquidate in favore della parte assistita, ma non erano state distratte in favore del difensore che aveva chiesto di essere dichiarato antistatario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente chiarito che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione non comporta l’esperibilità degli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta non costituisce una domanda autonoma. Il rimedio corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali, che l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. richiama espressamente per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, e che garantisce una tutela più rapida, in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
La Corte ha quindi affrontato la questione procedurale relativa alla notifica del ricorso, affermando che non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura già rilasciatagli nel giudizio concluso, senza che possa distinguersi una proposizione “in proprio” dell’istanza da una proposizione in rappresentanza della parte.
Quanto alla validità della richiesta di distrazione, la Corte ha richiamato il principio per cui essa deve ritenersi formulata anche in assenza dell’esplicita dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari, essendo tale circostanza implicitamente contenuta nella domanda stessa. Nel caso di specie, dagli atti del fascicolo risultava che il difensore aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario, sicché la richiesta di correzione è stata accolta.
Quanto al regime delle spese del procedimento di correzione, la Corte ha precisato che, trattandosi di procedimento di natura sostanzialmente amministrativa, non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo in situazione di contrasto tra le parti, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.