La motivazione apparente sulla natura soggettiva od oggettiva delle operazioni invalida la sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 8483 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili anche quando il contribuente sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità di cui all’art. 109 t.u.i.r.; è invece esclusa la deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. In tema di IVA, per le operazioni oggettivamente inesistenti l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre per quelle soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, la consapevolezza del destinatario; al contribuente incombe la prova contraria di aver agito con la diligenza massima esigibile. È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che qualifichi in modo contraddittorio le operazioni contestate, senza esaminare il materiale istruttorio e senza chiarire se le diverse tipologie coesistano, per quali operazioni e per quali importi. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio di società a ristretta base sociale opera in ragione della sola ristrettezza della compagine, salva la prova contraria. La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, potendo dispersi solo quella facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c.
Il Fatto
A seguito di un controllo della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente commercio di rottami ferrosi, plurimi avvisi di accertamento per gli anni dal 2006 al 2011, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Al socio unico, che aveva presentato dichiarazioni fraudolente, l’Ufficio imputava i maggiori redditi della società sulla base della presunzione di occulta distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi e la Commissione Tributaria Regionale, riuniti i giudizi, confermava gli atti impositivi. La società e il socio proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione del principio di sospensione necessaria e l’illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente l’ottavo motivo, relativo alla mancata sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e lo ha rigettato. Richiamando le Sezioni Unite n. 21763 del 2021, ha precisato che, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria, ma può essere disposta solo in via facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c.. Nel caso di specie, la trattazione coeva e unitaria dei giudizi relativi alla società e al socio escludeva in radice la possibilità di un conflitto di giudicati.
La Corte ha altresì rigettato il nono motivo, affermando che la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della base sociale, senza che sia necessario un legame di parentela tra i soci. La società aveva un unico socio, legale rappresentante e liquidatore, il quale non aveva fornito alcuna prova contraria alla presunzione.
La Corte ha invece accolto il primo e il quarto motivo, ravvisando il vizio di motivazione apparente. Dalla lettura della pronuncia impugnata non emergeva un autonomo processo deliberativo, ma un mero rinvio alle risultanze delle indagini penali, senza esame del materiale istruttorio prodotto dai contribuenti e con affermazioni generiche sulla natura delle operazioni.
La Commissione Tributaria Regionale aveva definito le operazioni come oggettivamente inesistenti, per poi soffermarsi sulla loro natura soggettivamente inesistente, senza chiarire le ragioni di una possibile coesistenza delle diverse tipologie. La Corte ha evidenziato la rilevanza della distinzione, atteso il diverso regime fiscale: per le imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili anche in presenza di consapevolezza del carattere fraudolento, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti la deducibilità è esclusa. Per l’IVA, invece, l’onere probatorio dell’Amministrazione è più gravoso nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dovendo essere provata anche la consapevolezza del destinatario.
La motivazione ambigua e contraddittoria, fondata su affermazioni apodittiche, è stata ritenuta inidonea ad assolvere alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione, in contrasto con il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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