Inammissibile il ricorso che non contesta l’omessa integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 8605 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’ordine di integrazione del contraddittorio, emesso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 331 c.p.c., deve essere ottemperato dalla parte interessata; l’omessa prova del perfezionamento della notifica all’ente evocato in giudizio determina l’inammissibilità del gravame. È parimenti inammissibile il ricorso per cassazione che, nel censurare la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, non si confronti con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale abbia fondato il rigetto sull’inosservanza di detto ordine processuale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella esattoriale, emessa per il mancato perfezionamento di una definizione agevolata, deducendo una pluralità di vizi, tra cui il difetto di motivazione e la decadenza dal termine biennale di riscossione. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. La società proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale, preso atto dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, non ottemperato, dichiarava l’appello inammissibile.
La Motivazione della Corte
La società ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1986 e degli artt. 331 e 332 c.p.c., sostenendo l’insussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, trattandosi di cause scindibili. La Corte di legittimità ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso per l’assoluta non pertinenza della censura rispetto alla reale motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice d’appello non aveva, infatti, deciso sulla base di una valutazione circa la natura necessaria o meno del litisconsorzio, ma aveva sanzionato con l’inammissibilità l’inerzia processuale della società, la quale non aveva fornito la prova della ritualità e del perfezionamento della notifica all’agente della riscossione, come ordinato. La Corte ha precisato che l’ordine di integrazione, comunicato alla parte il 23.11.2012, non era stato oggetto di tempestiva contestazione e che la società, pur adeguandosi, non aveva completato l’iter notificatorio.
La Suprema Corte ha evidenziato che le censure proposte avverso la cartella attenevano in gran parte a vizi dell’atto di riscossione, rendendo necessaria la presenza in giudizio dell’ente impositore, la cui mancata evocazione non poteva essere sanata. Ne consegue che l’unico motivo di ricorso, non confrontandosi con la ratio decidendi basata sull’omessa ottemperanza all’ordine di integrazione, è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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