Termine di decadenza TARI e decorrenza dalla denuncia TARSU (Cass. civ. Sez. 5 n. 9121 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, decorre, per le annualità pregresse, dal giorno in cui la denuncia doveva essere presentata. In particolare, l’obbligo di denuncia dei locali tassabili, sancito dall’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 per la TARSU, va presentato entro il 20 gennaio successivo all’effettivo inizio dell’occupazione o detenzione. Qualora tale situazione sia già in corso al 1° gennaio dell’anno di imposta, il termine di decadenza per l’ente impositore inizia a decorrere dall’anno corrente, maturando al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso di una contribuente avverso un avviso di accertamento TARI per le annualità 2009-2014, limitatamente ad alcune mensilità. La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello della contribuente, confermando la legittimità dell’atto impositivo. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge, tra cui l’intervenuta prescrizione del credito tributario per le annualità 2009 e 2010, essendo stato l’avviso notificato solo in data 22 dicembre 2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti l’omesso esame di fatti decisivi. Ha ritenuto le censure inammissibili, in quanto la sentenza impugnata si configurava come doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., senza che la ricorrente avesse indicato le ragioni di divergenza tra le decisioni di merito. Le doglianze relative alla nullità dell’atto per carenza di motivazione e all’erronea inclusione della cantina nella superficie imponibile sono state altresì dichiarate inammissibili per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riportato testualmente i passi motivazionali dell’avviso di accertamento censurato.
Il terzo motivo, riqualificato come vizio di motivazione apparente, è stato disatteso, poiché la sentenza impugnata risultava sorretta da una motivazione adeguata, con la quale il giudice d’appello aveva confermato la decisione di primo grado sulle doglianze relative alla prescrizione e al merito della pretesa.
Il quarto motivo concerneva la prescrizione del tributo. La Corte, richiamato l’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, che fissa il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ha affrontato la questione della decorrenza di tale termine per la TARSU, principio applicabile anche alla TARI. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento prevalente secondo cui il termine per la presentazione della denuncia, di cui all’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, decorre dal 20 gennaio successivo all’effettivo inizio dell’occupazione o detenzione, e non dall’anno successivo a quello di imposizione. Ne consegue che, se l’occupazione è iniziata in epoca antecedente, il termine di decadenza per l’ente impositore inizia a decorrere dal 31 dicembre dell’anno di imposta.
Nel caso di specie, l’immobile risultava posseduto dalla contribuente da tempo risalente, senza che l’occupazione fosse iniziata nell’anno 2009. Il termine quinquennale di decadenza andava quindi a maturare al 31 dicembre 2014, rendendo tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento avvenuta il 22 dicembre 2014. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con nullità delle spese per la mancata costituzione dell’ente impositore.
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Nota della Redazione
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