Tollerabile il ritardo minimo nella presentazione delle liste elettorali se i presentatori sono già nei locali comunali (TAR Molise n. 165 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio delle ore 12.00 previsto per la presentazione delle liste elettorali può essere eccezionalmente superato quando ricorrano cumulativamente tre condizioni: che i presentatori si trovino già all’interno dei locali comunali allo spirare del termine; che la documentazione sia completa; che lo sforamento sia minimo e giustificato da ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati. In tal caso, il ritardo è tollerabile in applicazione del principio del favor partecipationis, che contempera il carattere rigoroso del termine con la massima partecipazione alla competizione elettorale. La presenza dei presentatori all’interno della sede comunale e la disponibilità della documentazione integrano l’affidamento legittimo a poter completare le operazioni di deposito.
Il Fatto
La Sottocommissione elettorale circondariale ricusava la candidatura a Sindaco di un Comune e la lista collegata per la tardiva presentazione della documentazione, avvenuta alle ore 12.12 del giorno di scadenza invece che entro le ore 12.00. I candidati e il presentatore della lista impugnavano il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 28, comma 10, D.P.R. n. 570/1960 e il difetto di motivazione. Si costituivano le amministrazioni e le controinteressate, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Sottocommissione e contestando nel merito la fondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso era stato ritualmente notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, al Comune, alla Prefettura e al Ministero dell’Interno. La Sottocommissione, organo temporaneo che opera nel periodo elettorale in sostituzione di funzioni comunali, era stata comunque posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa tramite la difesa erariale, che aveva articolato memoria difensiva. La Corte ha pertanto ritenuto soddisfatta la condizione di cui all’art. 129, comma 3, cod. proc. amm., non ravvisando alcuna lesione dei diritti difensivi.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato i principi giurisprudenziali consolidati in materia di presentazione delle liste elettorali, secondo cui il termine delle ore 12.00 è tassativo ma può essere eccezionalmente derogato. Dalle risultanze istruttorie è emerso che i presentatori della lista erano già all’interno dei locali comunali prima delle ore 12.00, come confermato dalla relazione del Segretario Comunale e dalle dichiarazioni dei dipendenti. Il verbale di ricezione non contestava la regolarità della documentazione, che risultava pertanto completa.
Quanto al ritardo di soli dodici minuti, la Corte lo ha qualificato come minimo, rilevando che la concomitanza della presentazione di altre liste e le esternazioni del Segretario Comunale (“a mezzogiorno chiudete le porte, chi è dentro è dentro”) avevano ingenerato un legittimo affidamento nei presentatori sulla possibilità di completare le operazioni. Tali circostanze integravano le ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati, rendendo giustificabile lo sforamento.
La Corte ha infine respinto la richiesta di cancellazione delle espressioni contenute nel ricorso, applicando il principio per cui le espressioni critiche che conservano un rapporto con la materia controversa e non eccedono le esigenze difensive non sono offensive ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ.. Il ricorso è stato accolto con annullamento della ricusazione e ammissione dei ricorrenti alla competizione elettorale.
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Nota della Redazione
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