Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 605 del 29.01.2026)
nel dispositivo compare come Presidente “Duonni”, mentre nell’intestazione compare “Maria Abbruzzese, Presidente”; tale discordanza non è risolvibile dal testo. L’atto si presenta come non anonimizzato.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., la totale inerzia dell’Amministrazione scolastica che, dopo la notifica in forma esecutiva del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non provveda ad accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente l’importo statuito dal giudice del lavoro. Accertata la persistente inadempienza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione entro un termine perentorio e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, con sentenza n. 209/2025, l’accertamento del diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di 2.000,00 euro, oltre spese. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva e, non essendo stato impugnato, è passato in giudicato, come certificato dalla cancelleria.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla diffida, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. L’Amministrazione si è costituita senza allegare prova dell’adempimento né svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità dell’azione. La ricorrente ha assolto all’onere probatorio dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., depositando copia autentica del titolo con attestazione di conformità, la prova della notifica esecutiva e la certificazione del passaggio in giudicato. L’azione è stata proposta nel termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto palesemente fondato. L’esame degli atti ha dimostrato la totale e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, che non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al comando giudiziale né ha addotto ragioni ostative. L’obbligo conformativo è stato qualificato come chiaro, preciso e incondizionato, consistendo nell’accredito della somma statuita dal giudice del lavoro.
Il Collegio ha osservato che la pretesa sostanziale della ricorrente si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, che ha superato l’originaria lettura restrittiva della legge n. 107/2015, la quale limitava il beneficio ai soli insegnanti di ruolo. L’inerzia dell’Amministrazione è stata quindi qualificata come manifesta violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
In accoglimento del ricorso, è stato ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. In caso di inutile decorso, è stata disposta la nomina di un commissario ad acta nella persona del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione in bilancio, dell’impegno, della liquidazione e del pagamento della spesa. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico della parte resistente con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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