Il giudicato interno copre l’accertamento dell’abuso nella reiterazione di contratti a termine nulli per difetto di forma scritta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5539 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di cassazione con rinvio che, qualificando diversamente quanto già accertato dal giudice di merito, afferma l’abusiva reiterazione di contratti a termine nulli per mancanza di forma scritta, preclude al giudice del rinvio ogni ulteriore accertamento sulla sussistenza dell’abuso. Tale questione è coperta da giudicato implicito interno e non può essere riesaminata. La successiva norma di interpretazione autentica che ridefinisca la nozione di stagionalità non può mettere in discussione l’accertamento già compiuto su altre basi. Lo ius superveniens che modifica i criteri legali di liquidazione del danno si applica anche ai giudizi in corso di rinvio, in mancanza di norme transitorie contrarie, e la relativa disciplina si applica anche alla Regione Sicilia, rientrando nella materia dell’ordinamento civile riservata al legislatore statale.
Il Fatto
La lavoratrice, assunta come operaio forestale dalla Regione Sicilia sin dal 1987 con contratti a termine di durata annuale, aveva chiesto la conversione del rapporto e il risarcimento del danno per abusiva reiterazione. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione dell’ultimo contratto, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva ritenuto i contratti nulli per difetto di forma scritta, escludendo però l’applicazione della tutela risarcitoria.
La Cassazione, con sentenza n. 4937 del 2024, aveva cassato con rinvio, qualificando la mancanza di forma scritta come causa di abusiva reiterazione. Il giudice del rinvio aveva quindi liquidato l’indennità ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, applicando i nuovi criteri introdotti dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024. Le Amministrazioni ricorrono per cassazione sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe errato nel ritenere l’abuso già accertato e nel non considerare la natura stagionale dell’attività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. In primo luogo, chiarisce che la sentenza n. 4937 del 2024, lungi dal limitarsi ad affermare la mera nullità dei contratti, aveva accertato l’abuso commesso dalle Amministrazioni, statuendo che la reiterata stipulazione di contratti senza forma scritta realizza un’illegittima reiterazione in contrasto con la disciplina eurounitaria. La mancata indicazione della causale, dovuta alla forma orale, ha impedito di verificare la ricorrenza dei requisiti di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, configurando una violazione diretta della clausola antiabusiva dell’Accordo quadro.
La Corte precisa che gli accertamenti compiuti in sede di legittimità costituiscono presupposti logico-giuridici della pronuncia, coperti da giudicato interno. Il giudice del rinvio non può quindi riesaminare questioni, come la stagionalità o la decadenza, che erano già state superate dalla sentenza di cassazione. Tale conclusione non è contraddetta dall’eventuale mancata decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che non vizia il giudizio di rinvio.
Quanto allo ius superveniens, la Corte afferma che il nuovo testo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e presuppone unicamente la violazione di disposizioni imperative sull’assunzione o l’impiego di lavoratori, senza circoscrivere il proprio ambito rispetto al passato. La norma, codificando i criteri di liquidazione del danno, è applicabile anche alla Regione Sicilia, in quanto la disciplina del rapporto di lavoro pubblico rientra nella materia dell’ordinamento civile di esclusiva competenza statale.
Infine, la Corte esclude che l’art. 11 della legge n. 203 del 2024, norma di interpretazione autentica sulla stagionalità dell’attività di spegnimento incendi, possa travolgere l’accertamento dell’abuso. Una norma sopravvenuta retroattiva non può rimettere in discussione un giudicato implicito formatosi su questioni già decise da una sentenza di cassazione con rinvio, poiché il loro riesame contrasterebbe con il principio di intangibilità della sentenza stessa. Il ricorso è rigettato e le Amministrazioni sono condannate al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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