Sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico (TAR Abruzzo n. 18 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso la circostanza che l’amministrazione, a seguito di accoglimento cautelare ai fini del riesame, abbia rilasciato l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico originariamente negata e che l’intervento sia stato successivamente realizzato. In tale evenienza, la domanda di annullamento dei provvedimenti di diniego e di quelli presupposti, ancorché proposta con ricorso collettivo avverso più atti, perde ogni utilità concreta per il ricorrente, rendendo superfluo l’esame nel merito delle censure dedotte. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non preclude la compensazione delle spese di lite, da disporre in ragione della natura processuale della pronuncia e dell’evoluzione favorevole della vicenda per il ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato l’istanza di occupazione di suolo pubblico in una piazza cittadina, necessaria per eseguire interventi di adeguamento della propria infrastruttura di radiocomunicazione collocata sul campanile di una chiesa. Il diniego era fondato su un’ordinanza del Comandante della Polizia Locale che vietava il transito e la sosta nell’area, con esclusione dei soli veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate in occasione di eventi e manifestazioni. La ricorrente aveva impugnato anche le comunicazioni dirigenziali presupposte e l’ordinanza originaria, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Nelle more del giudizio, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame. A seguito di tale pronuncia, la società presentava una nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico, alla quale l’amministrazione rilasciava l’autorizzazione. L’intervento veniva quindi realizzato, e la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto che, dopo l’accoglimento cautelare, la società aveva ottenuto il titolo abilitativo e aveva realizzato l’impianto. La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse si impone, pertanto, perché la sentenza di merito non potrebbe più produrre alcuna utilità concreta in favore del ricorrente, essendo venuto meno l’oggetto sostanziale della controversia.
La pronuncia in rito prescinde dall’esame delle censure di merito, che restano assorbite. Il Collegio ha tuttavia valorizzato l’evoluzione positiva della vicenda processuale, determinata proprio dalla misura cautelare favorevole e dal successivo comportamento dell’amministrazione, quale elemento giustificativo della compensazione delle spese di lite tra le parti.
La decisione conferma, sul piano processuale, che l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione ma anche al momento della decisione: quando l’effetto utile perseguito viene comunque conseguito in via autonoma, l’azione non può essere coltivata ulteriormente. La statuizione sulle spese segue il criterio della soccombenza virtuale attenuato dalla peculiarità del caso, con compensazione integrale tra le parti.
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Nota della Redazione
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