Operazioni soggettivamente inesistenti e sovrafatturazione: la prova del Fisco e l’onere del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 10222 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni inesistenti, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei costi, spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire elementi idonei a dimostrare l’inesistenza, oggettiva o soggettiva, dell’operazione. Una volta assolta tale prova, il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione, ma non può farlo mediante l’esibizione della fattura o la dimostrazione della mera regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, che sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. L’operazione è oggettivamente inesistente anche in caso di sovrafatturazione, poiché far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importi implica realizzare operazioni oggettivamente inesistenti in parte qua. In caso di accertata assenza dell’operazione, nessuna importanza assume il requisito soggettivo della buona fede del cessionario o committente.
Il Fatto
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società esercente l’attività di fabbricazione e commercio di gioielli, rettificando le dichiarazioni IRAP e IVA per l’anno 2011 e disconoscendo la deduzione della quota di ammortamento di beni strumentali. La pretesa si fondava su una verifica fiscale dalla quale era emerso che la società aveva utilizzato fatture emesse nel 2005 da un’altra società per inesistenti operazioni di vendita di macchinari.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello, annullava l’atto impositivo. I giudici di secondo grado ritenevano che l’atto avesse recepito acriticamente le risultanze del processo verbale di constatazione e che non fosse stata dimostrata la fittizietà dell’interposizione della società fornitrice, essendovi, invece, prova dell’effettività dell’intermediazione svolta. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., rigettando i restanti. Con riguardo ai primi tre motivi, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 295 c.p.c., rilevando che la sospensione necessaria opera solo quando la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; una volta definita con sentenza non passata in giudicato, si configura solo un’ipotesi di sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., il cui mancato esercizio non è equiparabile alla violazione dell’obbligo di sospensione. La CTR, quindi, non ha travalicato i limiti delle proprie attribuzioni pronunciandosi sull’atto impositivo oggetto del giudizio.
Nel merito, la Suprema Corte ha ricostruito il quadro dei principi in materia di operazioni inesistenti. La fattura, se regolare, è titolo valido per la detrazione dell’IVA o la deduzione del costo, ma l’Ufficio può contestarne il riferimento a un’operazione oggettivamente inesistente, fornendo elementi idonei a dimostrare che l’operazione non è stata effettuata. Una volta assolto tale onere, è il contribuente a dover provare l’effettiva esistenza dell’operazione, ma la prova non può consistere nell’esibizione della fattura o nella regolarità dei mezzi di pagamento, suscettibili di essere falsificati.
La Corte ha poi distinto l’ipotesi delle operazioni soggettivamente inesistenti, in cui il soggetto che ha emesso la fattura è diverso da quello che ha effettuato la prestazione. In tal caso, l’IVA è indetraibile e il costo non è deducibile per difetto di inerenza. Tuttavia, per le imposte sui redditi, l’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, come novellato dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, consente la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche in caso di consapevolezza del carattere fraudolento, salvi i princìpi di effettività, inerenza e competenza.
Nel caso di specie, la CTR aveva escluso la fittizietà dell’interposizione basandosi sull’effettivo acquisto dei macchinari e sulla presenza di bonifici, senza verificare se le fatture fossero state emesse per importi maggiori di quelli realmente corrisposti al fornitore, integrando una sovrafatturazione – ipotesi di inesistenza oggettiva parziale – ovvero un’operazione soggettivamente inesistente. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, affinché il giudice del rinvio accerti quale parte dei costi sia detraibile ai fini IVA e quale deducibile ai fini delle imposte dirette, in quanto relativa a costi certi e inerenti.
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Nota della Redazione
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