Soggettività passiva TASI del concessionario di beni del patrimonio indisponibile comunale (Cass. civ. Sez. 5 n. 10303 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TASI, il concessionario di aree del demanio o del patrimonio indisponibile dell’ente territoriale è soggetto passivo del tributo, pur in assenza di una specifica disposizione che ne preveda la soggettività passiva. Il presupposto impositivo resta radicato nella posizione di concessionario dell’area, a prescindere dagli effetti giuridici, reali o obbligatori, della concessione. Tale conclusione discende dall’eadem ratio che giustifica la soggettività passiva del concessionario di beni demaniali ai fini ICI, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, e IMU, ex art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, nonché dal generico richiamo al possesso o alla detenzione “a qualsiasi titolo” di cui all’art. 1, commi 669 e 671, della legge n. 147/2013.
Il Fatto
La società contribuente, concessionaria di un terreno compreso nel patrimonio indisponibile di Roma Capitale, aveva edificato un fabbricato sul suolo ricevuto in concessione. L’ente impositore notificava un avviso di accertamento per l’omesso versamento della TASI relativa all’anno 2014, calcolata nella misura del 100% per gli immobili nella piena disponibilità della società e dell’80% per quelli concessi in locazione.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, riformando la decisione, riteneva legittimo l’accertamento sul rilievo che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari, senza distinzione tra diritti reali e diritti personali di godimento. La società ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1, commi 669 e seguenti, della legge n. 147/2013 e del regolamento comunale IUC.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, richiamando il consolidato orientamento in materia di soggettività passiva del concessionario di beni pubblici. Con riguardo all’ICI, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato dall’art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, ha reso il concessionario di aree demaniali obbligato non solo sostanziale ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione abbia effetti reali od obbligatori.
La stessa regola è stata confermata per l’IMU dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 e, successivamente, per la nuova IMU dall’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019. La giurisprudenza di legittimità ha poi esteso tale principio anche al concessionario di beni del patrimonio indisponibile, ricorrendo l’eadem ratio della disposizione che ha individuato la soggettività passiva per il concessionario di beni demaniali, considerato che entrambe le categorie appartengono ai beni pubblici e non sussiste tra loro una differenza sostanziale quanto alla funzione esercitata.
Quanto alla TASI, la disciplina dell’art. 1, commi 669 e 671, della legge n. 147/2013 non contiene una specifica previsione sulla soggettività passiva del concessionario. Tuttavia, il generico richiamo al possesso o alla detenzione “a qualsiasi titolo” di fabbricati e aree edificabili tende a ricomprendere ogni forma di utilizzo o godimento di beni immobili, sicché anche il concessionario di beni del demanio o del patrimonio indisponibile deve considerarsi soggetto passivo della TASI.
La Corte esclude inoltre che la circostanza che il fabbricato sia stato edificato dal concessionario su area demaniale e ne costituisca accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ. possa rilevare: la situazione soggettiva del concessionario non muta ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria, poiché il presupposto impositivo rimane radicato nella posizione di concessionario dell’area, a prescindere dalla qualificazione giuridica della fattispecie come appalto o concessione.
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Nota della Redazione
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