Ricorso per cassazione contro la Corte dei conti ammesso solo per motivi di giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 11558 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ. e dell’art. 111, ottavo comma, Cost., sicché il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale. Ne consegue che gli errores in procedendo e gli errores in iudicando, concernendo i limiti interni della giurisdizione, non possono essere dedotti come motivi di ricorso, salvo che non integrino un radicale stravolgimento delle norme di riferimento tale da ridondare in denegata giustizia. La mera negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale.
Il Fatto
Un ex dipendente di un’azienda ferroviaria conveniva in giudizio dinanzi alla Corte dei conti la società e l’INPS, chiedendo la riammissione in servizio a seguito di un prepensionamento che asseriva essere stato sottoscritto per un consenso viziato, unitamente al risarcimento dei danni e alla regolarizzazione della posizione pensionistica. Il giudice contabile di primo grado dichiarava le domande inammissibili, in parte per la preclusione derivante da precedenti giudicati formatisi dinanzi al giudice del lavoro, i quali avevano accertato la piena validità ed efficacia del prepensionamento.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello, confermava la decisione, dichiarando inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 190 cod. giust. cont. e per violazione del principio di sinteticità degli atti. L’ex dipendente proponeva quindi ricorso per cassazione davanti alle Sezioni Unite, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile, facendo proprie le conclusioni della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. La Corte osserva che il ricorso, proposto avverso una decisione del giudice speciale contabile, non contiene alcun motivo attinente alla giurisdizione. Le censure articolate, infatti, pur essendo state formalmente proposte ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., si risolvono nella denuncia di violazioni di norme processuali e sostanziali, come i vizi di motivazione della sentenza impugnata e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., che costituiscono vizi interni alla giurisdizione.
La Corte ribadisce il principio per cui il controllo di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti non si estende agli errori commessi dal giudice speciale nell’esercizio della funzione giurisdizionale, a meno che non si configuri un’ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale. Tale evenienza ricorre solo quando il giudice speciale affermi che una situazione soggettiva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non già quando l’erronea interpretazione delle norme determini una negazione in concreto di tutela.
La Corte precisa, inoltre, che nel procedimento di decisione accelerata, a fronte di una proposta di definizione motivata e di un’istanza che si limiti a ribadire le difese, può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi. L’assenza di specificazione dell’eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il giudice contabile rende il ricorso inammissibile.
Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma in favore delle controparti e della cassa delle ammende, oltre al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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