La domanda di risoluzione per inadempimento è sempre modificabile anche dopo il pignoramento dell’immobile promesso in vendita (Cass. civ. Sez. 2 n. 11613 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà prevista dall’art. 1453, secondo comma, c.c. di mutare nel corso del giudizio la domanda di adempimento in quella di risoluzione del contratto costituisce una scelta rimessa esclusivamente all’interessato, che non deve essere giustificata e che non incontra le preclusioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. Il potere di modificazione postula, tuttavia, che l’inadempimento dedotto a fondamento della risoluzione sia il medesimo già tempestivamente allegato in giudizio, senza che rilevino i motivi per i quali la parte perde interesse alla pronuncia ex art. 2932 c.c. La sopravvenienza di un fatto nuovo, quale il pignoramento del bene promesso in vendita, può essere allegata per giustificare il venir meno dell’interesse all’adempimento, ma non è necessaria ai fini della modificazione della domanda, che può essere esercitata anche al di fuori dei limiti derivanti dal maturare delle preclusioni, salva l’acquisizione al materiale probatorio dei soli fatti secondari emersi successivamente.
Il Fatto
Una società promissaria acquirente stipulava un contratto preliminare per l’acquisto di un terreno industriale, sul quale insisteva un capannone in costruzione, e conferiva alla promittente venditrice l’appalto per il completamento dell’immobile. Alla data fissata per la stipula del rogito, il notaio non procedeva in quanto non era stata completata la procedura di acquisizione delle canalette demaniali, attraversanti il terreno. La promissaria acquirente agiva quindi in giudizio chiedendo la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. e, successivamente, scoperta l’esistenza di un pignoramento sull’immobile, modificava la domanda in quella di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione per grave inadempimento della promittente venditrice, condannandola al risarcimento dei danni, e la Corte d’Appello confermava integralmente la decisione. La società promittente venditrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inammissibilità della domanda di risoluzione proposta in sede di precisazione delle conclusioni, per violazione del divieto di mutatio libelli, nonché vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso in quanto non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, gli Ermellini hanno chiarito che l’art. 1453, secondo comma, c.c. attribuisce al creditore la facoltà di modificare la domanda di adempimento in quella di risoluzione senza alcuna preclusione processuale, essendo i motivi della scelta irrilevanti perché attengono alla valutazione dell’interesse della parte. Ciò che rileva è che l’inadempimento dedotto resti quello già allegato nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., salva la possibilità di acquisire fatti secondari emersi successivamente.
Nella specie, la promissaria acquirente non aveva fondato la richiesta di risoluzione sul sopravvenuto pignoramento del bene, ma aveva continuato a individuare l’inadempimento nella mancata acquisizione delle canalette demaniali, condizione prevista dal contratto per la stipula del definitivo. Il pignoramento era stato valorizzato dai giudici di merito soltanto per escludere la possibilità di una pronuncia ex art. 2932 c.c., divenuta giuridicamente impossibile per la vendita del bene in sede esecutiva, e non anche per fondare la valutazione dell’inadempimento ex art. 1453 c.c.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione dell’art. 116 c.p.c., richiamando l’orientamento per cui la censura è ammissibile solo se si allega che il giudice ha attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o ha dichiarato di valersi del prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione. La ricorrente mirava, invece, a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità anche per effetto del limite posto dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. alla formulazione di motivi ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c., prevista per il caso di decisione conforme alla proposta del Consigliere Delegato, nonché della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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