Rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola di deroga all’art. 1956 c.c. e preclusione dell’eccezione in senso stretto (Cass. civ. Sez. 1 n. 11961 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della clausola di fideiussione che deroga alle previsioni di cui all’art. 1956 c.c. è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., qualora emergano dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione. Tale rilevabilità officiosa non interferisce, tuttavia, con l’eventuale preclusione processuale dell’eccezione fondata sulla norma derogata, la cui applicazione resta subordinata alla tempestiva allegazione dei fatti costitutivi, trattandosi di eccezione in senso stretto. Ne consegue l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c. del motivo di ricorso che deduca la mancata declaratoria di nullità della clausola di deroga senza specificare di avere tempestivamente allegato siffatti fatti.
Il Fatto
A seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori e dalla società debitrice principale, il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo non provate le pretese creditorie azionate dalla banca, salvo per l’importo relativo a cambiali scadute. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame della cessionaria del credito, aveva invece condannato i fideiussori e la società al pagamento delle somme dovute, confermando la nullità di alcune clausole contrattuali ma dichiarando inammissibili le deduzioni relative alla nullità delle fideiussioni, non essendo stata impugnata con appello incidentale la statuizione di rigetto della relativa eccezione. Avverso tale sentenza i fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, rigettandolo. Ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, per cui il sindacato sulla motivazione è ridotto al cd. “minimo costituzionale” (Sezioni Unite n. 8053 del 2014), ravvisabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Nel caso di specie, la motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta completa e comprensibile, essendo il richiamo alle produzioni documentali della controparte idoneo a esprimere il percorso argomentativo del giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione delle regole sull’onere della prova in relazione al credito per portafoglio commerciale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il ricorso non contestava la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la mancata specifica contestazione degli estratti conto prodotti dalla banca, ma si risolveva in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove, senza osservare la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Il terzo motivo, relativo alla mancata rilevazione d’ufficio della nullità delle fideiussioni per la clausola di rinuncia alla liberazione ex art. 1956 c.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che, sebbene la nullità della clausola di deroga sia rilevabile d’ufficio, l’eccezione fondata sulla norma derogata ha natura di eccezione in senso stretto, il cui accoglimento postula che il garante abbia assolto all’onere di allegare e provare i relativi fatti costitutivi.
Il principio è stato così enunciato: il rilievo officioso della nullità di una clausola di deroga alle previsioni in tema di fideiussione deve essere coordinato con il carattere di eccezione in senso stretto della tutela prevista dalla norma derogata. Ne deriva una duplice conseguenza: da un lato, la deduzione di nullità è sottratta a meccanismi preclusivi, ma l’applicazione della tutela oggetto della clausola può essere preclusa dal maturarsi delle preclusioni processuali in relazione all’allegazione dei fatti fondanti l’eccezione; dall’altro, è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., il motivo che si dolga della mancata declaratoria di nullità senza specificare di avere tempestivamente allegato i fatti posti a fondamento dell’eccezione stessa. Tale principio, già enunciato per la deroga all’art. 1957 c.c., è stato esteso all’ipotesi di deroga all’art. 1956 c.c.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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