Compensazione delle spese ex art. 373 c.p.c. inclusiva della fase incidentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12021 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolamentazione delle spese di lite disposta dalla Corte di legittimità riguarda l’intero giudizio come pervenuto al suo esame, comprensivo dell’eventuale fase incidentale. L’ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello, non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di cassazione. La relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione nell’ambito della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo il principio di soccombenza riferito all’esito finale. La compensazione integrale disposta per reciproca soccombenza comprende implicitamente anche le spese della fase incidentale. Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., non è configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, neppure in caso di resistenza della parte non richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva istanza di correzione di errore materiale avverso l’ordinanza di questa Corte n. 17600/2025, nella parte in cui non aveva espressamente provveduto sulle spese del giudizio incidentale svoltosi ai sensi dell’art. 373 c.p.c.. Tale giudizio incidentale aveva avuto ad oggetto la richiesta di sospensione della sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno, richiesta respinta nel contraddittorio con il lavoratore. L’ordinanza di legittimità aveva disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, giustificata dalla reciproca soccombenza, senza tuttavia menzionare la fase incidentale. Secondo il ricorrente, la mancata pronuncia su tali spese integrava un mero errore materiale. Il Comune e il ricorrente depositavano memorie per l’odierna adunanza.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva, in primo luogo, che la regolamentazione delle spese di lite riguarda l’intero giudizio come pervenuto all’esame del giudice di legittimità. Ne consegue che la disposta compensazione è da intendersi relativa a tutto il giudizio, ivi compresa l’eventuale fase incidentale, ancorché svoltasi innanzi alla Corte d’Appello.
Richiamando il precedente di Cass. n. 25283/2025, la Corte ribadisce che l’ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c. non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di cassazione. Di fronte a tale pronuncia non esiste una parte definitivamente soccombente; la liquidazione spetta pertanto alla Corte di cassazione nell’ambito della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo il principio di soccombenza riferito all’esito finale del giudizio, come chiarito anche da Cass. n. 20893/2025.
Nel caso di specie, dal compendio motivazionale complessivo dell’ordinanza correggenda deve evincersi che la disposta compensazione per reciproca soccombenza comprendeva implicitamente anche le spese della fase incidentale, non essendovi un espresso riferimento alla stessa e risultando tale fase rimasta provvisoria. Il ricorso è pertanto infondato.
La Corte non provvede infine sulle spese del presente procedimento, richiamando Cass. S.U. n. 29432/2024. Il procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. Non è pertanto configurabile alcuna situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente opponga resistenza all’istanza.
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Nota della Redazione
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