Non cumulabilità tra sospensione feriale e sospensione straordinaria dei termini per appellare (Cass. civ. Sez. 5 n. 12308 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di sospensione dei termini processuali non sono cumulabili in caso di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi. Ne consegue che la sospensione straordinaria dei termini, prevista da una norma speciale, non può sommarsi alla sospensione del periodo feriale di cui all’art. 1 legge n. 742 del 1969 quando il termine ordinario non scada in tale lasso temporale. L’omesso esame di una questione puramente processuale, quale l’eccezione di tardività dell’appello, non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo la relativa censura essere formulata ai sensi del n. 3 della medesima disposizione e potendo il vizio essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità se attiene a una decadenza per decorso di termini perentori.
Il Fatto
Alcuni componenti del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica impugnavano dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado gli avvisi di presa in carico con i quali l’agente della riscossione comunicava l’avvio dell’attività di riscossione di una somma elevata, relativa a un avviso di accertamento notificato all’associazione e ad altri soggetti.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, su appello dei contribuenti, riformava la sentenza, ritenendo la mancata notificazione agli appellanti dei prodromici avvisi di accertamento. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della sentenza per non aver dichiarato l’appello inammissibile siccome tardivo.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti. Quanto alla presunta necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, l’accoglimento del ricorso rende irrilevante tale integrazione, essendo l’interesse dell’agente sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’ente ricorrente. In relazione alla dedotta formazione del giudicato su un capo autonomo della sentenza d’appello, il primo motivo, tendendo a far emergere la definitività della sentenza di primo grado, esclude in radice la configurabilità di un giudicato sulle statuizioni del giudice d’appello.
Il Collegio ritiene di discostarsi dalla proposta di definizione accelerata, incentrata sulla non autonoma impugnabilità dell’avviso di presa in carico: la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso comporterebbe uno scavalcamento del giudicato costituito dalla sentenza di prime cure non tempestivamente impugnata.
Il primo motivo è fondato. La sentenza di primo grado, non notificata, fu pubblicata il 30 gennaio 2023: il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., prorogato ex art. 155, comma 3, c.p.c., scadeva il 31 luglio 2023. Considerata la sospensione di undici mesi di cui all’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022, il termine per appellare scadeva il 1° luglio 2024. L’appello, notificato il 30 luglio 2024, è tardivo.
La Corte esclude che la scadenza potesse essere ulteriormente prorogata di trentuno giorni per effetto della sospensione feriale, richiamando il costante insegnamento circa l’incumulabilità delle cause di sospensione in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi (Cass. n. 10252/2020; Cass. n. 8581/2021; Cass. n. 12488/2021). Tale principio è già stato applicato con riferimento alla sospensione straordinaria di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 (Cass. n. 28398/2021; Cass. n. 3598/2023). È inconferente il richiamo all’ordinanza n. 16830/2020, che riguardava una fattispecie diversa, in cui il termine ordinario scadeva nel periodo feriale.
Infine, la censura non doveva essere formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: l’omesso esame di una questione processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo per le domande e le eccezioni di merito. Il vizio attiene a una decadenza per decorso di termini perentori, presupposto fondante del processo, e può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità (Sezioni Unite n. 24172/2025). La sentenza è cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività.
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Nota della Redazione
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