Cartella IVA emessa per omessa dichiarazione annuale: la motivazione può limitarsi al richiamo dei dati dichiarativi (Cass. civ. Sez. 5 n. 12313 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è congruamente motivata mediante il mero richiamo ai dati dichiarativi del contribuente, il quale è già in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, senza che occorra l’indicazione analitica delle ragioni del disconoscimento di un credito IVA riportato. In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo cui il credito si riferisce, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la conseguente emissione della cartella, potendo l’Amministrazione procedere con procedure automatizzate prive di profili valutativi, salva la prova contraria del contribuente. La censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile laddove siano dedotte la valutazione di deduzioni difensive o l’omessa pronuncia, da far valere ai sensi del n. 4 della medesima disposizione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento, emessa ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Iva/2010 per l’anno 2009, con cui l’Ufficio aveva recuperato un “minor credito Iva”. Il disconoscimento del credito esponeva il fatto che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione Iva per l’anno 2008, circostanza dalla quale il credito riportato asseritamente proveniva. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la legittimità della cartella, ritenendola adeguatamente motivata e rilevando la mancata prova aliunde dell’esistenza del credito. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente riteneva tempestivo il controricorso dell’Agenzia, applicando la sospensione dei termini di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. Nel merito, dichiarava inammissibile il primo motivo, vertente sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la doglianza concernente la valutazione di deduzioni difensive non è inquadrabile nel paradigma del vizio denunciato, dovendo essere formulata quale error in procedendo ex n. 4, anche in considerazione della doppia conforme di merito ex art. 348-ter c.p.c.
Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte precisava che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo in caso di omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda. Nella specie, la CTR aveva sostanzialmente disatteso le censure di violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., confermando la legittimità della cartella sulla base della mancata presentazione della dichiarazione per il 2008 e della mancata prova del credito, sicché i motivi erano infondati.
In ordine al quarto motivo, riguardante l’obbligo motivazionale, la Corte richiamava il principio secondo cui la cartella emessa all’esito di un controllo automatizzato può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle dichiarate. La verifica dell’adempimento va condotta alla luce delle finalità dell’obbligo, ravvisabili nell’informare il contribuente e nel delimitare le ragioni dell’Ufficio. L’accertamento di adeguatezza motivazionale compiuto dalla CTR, in quanto di fatto, non era sindacabile in sede di legittimità. Il motivo era comunque inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto della cartella.
Il quinto motivo, concernente la mancata emissione di un previo atto impositivo, era infondato. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 17758 del 2016, ribadiva che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la conseguente cartella, potendo il fisco operare con procedure automatizzate un controllo formale scevro da profili valutativi, senza necessità di previa notifica dell’avviso di accertamento. Il sesto motivo era infine dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, non avendo la parte riportato i passi degli atti processuali da cui desumere l’asserita novità della questione. Il ricorso era pertanto rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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