Il DURC non ha valore costitutivo e la mancata notifica dell’invito non rende inesigibili gli sgravi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12344 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il documento unico di regolarità contributiva ha natura di atto di certazione del rapporto previdenziale e non possiede valore costitutivo, sicché il suo rilascio non crea una condizione di regolarità ma si limita ad attestare l’esistenza o il ripristino della stessa. La mancata o irrituale attivazione del procedimento di invito a regolarizzare, previsto dall’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovute dagli enti previdenziali rispetto agli sgravi indebitamente fruiti, non essendo configurabile una regolarizzazione postuma in contrasto con l’esigenza di costante regolarità contributiva quale presupposto dell’applicazione dei benefici. La comunicazione dell’invito a regolarizzare mediante posta elettronica certificata al contribuente o, in via alternativa, al consulente del lavoro non integra una modalità gradata o subordinata, ma rientra nella facoltativa scelta dell’ente, con la conseguenza che la mancata ricezione per disattivazione della casella PEC è evento imputabile al destinatario, ove questi non abbia comunicato all’istituto la condizione impeditiva.
Il Fatto
La società contribuente aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero di benefici contributivi, pari a oltre ventiduemila euro, relativi a note di rettifica da DM/10. Il tribunale aveva accolto il ricorso, escludendo la perdita degli sgravi contributivi in ragione della mancata ricezione dell’invito a regolarizzare, determinata dalla disattivazione, sin dal 2015, della casella PEC della società. La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la sentenza di primo grado, valorizzando sia l’omessa attivazione della procedura di invito alla regolarizzazione sia l’avvenuta concessione, prima della notifica dell’avviso di addebito, di una dilazione in pagamenti rateali. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rammentando che la fruizione dei benefici contributivi è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva e che il procedimento di invito a regolarizzare, disciplinato dall’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, ha natura eccezionale, costituendo l’unico strumento attraverso cui è consentita la sanatoria delle irregolarità impeditive del rilascio del documento.
I giudici di legittimità hanno quindi distinto i due momenti del procedimento: l’accertamento dell’irregolarità pregressa, che presuppone una violazione già compiuta, e l’invito a regolarizzare, che mira a sanare le irregolarità prima del rilascio del DURC. Tra i due momenti, la posizione contributiva irregolare permane, poiché il documento non crea la regolarità ma si limita ad attestarla, essendo un atto di certazione privo di efficacia costitutiva.
Tale ricostruzione è stata ritenuta coerente con il precedente delle Sezioni Unite n. 27107 del 2018, richiamato nel testo, secondo cui la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, nonché con l’ordinanza n. 30273 del 2024, che ha escluso che l’irrituale svolgimento del procedimento amministrativo possa consentire una regolarizzazione ex post in qualsiasi tempo.
Quanto alla mancata ricezione dell’invito a regolarizzare, la Corte ha affermato che la disattivazione della casella PEC costituisce evento imputabile al destinatario, non potendo ricadere sul mittente le conseguenze di una comunicazione non ricevuta per causa a sé non imputabile. L’art. 31, comma 8, d.l. n. 69/2013 è stato interpretato nel senso che l’invio al consulente del lavoro non rappresenta una modalità subordinata rispetto a quella diretta al contribuente, ma una facoltà alternativa dell’ente, il quale non ha l’onere di attivare plurime comunicazioni.
Infine, la Corte ha escluso che la rateizzazione concessa dall’agente della riscossione, intervenuta prima dell’avviso di addebito ma dopo l’emissione del DURC interno negativo, potesse valere come forma di regolarizzazione sanante, trattandosi di soggetto terzo estraneo al procedimento di rilascio del documento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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