Sovvenzioni di una captive bank e base imponibile IVA: accertata la rilevanza del nesso con il prezzo (Cass. civ. Sez. 5 n. 12345 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633/1972 costituisce un’eccezione agevolativa rispetto a quello ordinario; grava pertanto sul contribuente che intenda avvalersene l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti che ne legittimano l’applicazione. La sovvenzione erogata da un terzo assume rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto allorché sia ravvisabile un nesso immediato e diretto tra l’operazione a monte e quella a valle, da intendersi anche come correlazione diretta ed esclusiva all’attività economica del sovvenzionante, purché il prezzo che l’acquirente deve pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società concessionaria un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, contestando l’omessa applicazione dell’aliquota IVA ordinaria sulle fatturazioni di presunte prestazioni di intermediazione finanziaria rese a favore di una captive bank del gruppo automobilistico. Secondo l’Ufficio, i contributi erogati dall’istituto di credito alla concessionaria, nell’ambito di campagne promozionali per la vendita di autovetture, costituivano il ristoro dello sconto praticato al cliente finale e non il corrispettivo di una reale attività di intermediazione, con la conseguenza che dovevano essere assoggettati a IVA e non considerati esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633/1972.
La contribuente impugnava l’avviso ma il ricorso veniva rigettato in primo grado. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, accogliendo l’appello, riteneva che lo sconto concesso alla clientela fosse largamente eccedente rispetto alla provvigione corrisposta dalla banca, escludendo così il nesso di diretta corrispettività. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato fondati i motivi di ricorso, respingendo le eccezioni di inammissibilità e di rivalutazione del merito sollevate dalla contribuente. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ribadito che il regime di esenzione per le attività di intermediazione finanziaria rappresenta un’eccezione agevolativa rispetto al regime ordinario: compete quindi al contribuente, che intenda avvalersene, dimostrare i presupposti che ne legittimano l’applicazione.
Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sovvenzione erogata da un terzo rileva ai fini dell’IVA quando sussista un nesso immediato e diretto tra l’operazione a monte e quella a valle, tale che il prezzo pagato dall’acquirente diminuisca proporzionalmente al contributo concesso al venditore. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Commissione/Germania (causa C-144/02), ha chiarito che la finalità dell’inclusione delle sovvenzioni nella base imponibile è quella di assoggettare all’imposta l’intero valore dei beni e dei servizi, evitando un gettito fiscale inferiore.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva considerato la documentazione da cui emergeva che, nella campagna promozionale esaminata, l’erogazione del contributo alla concessionaria era sistematicamente pari a una somma corrispondente allo sconto applicato al cliente al netto dell’IVA. Tale omissione aveva indotto il giudice di merito ad affermare la sussistenza di una differenza tra sconto e provvigione, senza considerare che l’importo recuperato a tassazione coincideva con lo sconto diminuito dell’imposta.
La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce della documentazione prodotta, al fine di appurare se il contributo corrisposto alla concessionaria costituisse un rimborso collegato alla vendita dell’autovettura o piuttosto una provvigione per l’intermediazione finanziaria.
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Nota della Redazione
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