Cancellazione della società: ultrattività del mandato difensivo anche per la notifica dell’impugnazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12465 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola dell’ultrattività del mandato difensivo, affermata dalle Sezioni Unite con riferimento alla morte o alla perdita di capacità della parte costituita, trova piena applicazione anche in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta nel corso del giudizio. L’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo da parte del difensore comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nelle fasi successive del rapporto processuale. È pertanto valida ed ammissibile la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., presso il procuratore della società cancellata, ancorché la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento.
Il Fatto
Il liquidatore di una società proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento notificata nel 2011, con cui era stato richiesto il pagamento di una somma per omesso versamento di tributi relativi all’anno d’imposta 1991. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo applicabili i termini ordinari di riscossione e dichiarando la decadenza dell’Amministrazione. L’agente della riscossione proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’impugnazione inammissibile, ritenendo che fosse stata notificata a una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della normativa in tema di notificazione dell’impugnazione e di legittimazione processuale della società cancellata, nonché la mancata applicazione della regola dell’ultrattività della procura alle lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 82, 85, 299, 300 e 330 cod. proc. civ. e dell’art. 2495 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello senza considerare la regola dell’ultrattività del mandato difensivo, che impone di ritenere valida la notificazione dell’impugnazione effettuata presso il difensore che non abbia comunicato l’evento interruttivo.
La pronuncia ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15295 del 2014, secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento ad opera del difensore comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, con conseguente stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata anche nelle fasi successive del processo.
La Corte ha precisato che tale principio ha valenza generale e risulta pienamente applicabile anche alla cancellazione delle società dal registro delle imprese, essendo stato superato il diverso orientamento che limitava l’esigenza di stabilità del processo al solo grado di giudizio in cui l’evento interruttivo si era verificato. In tale prospettiva, ha richiamato anche i successivi arresti di legittimità che hanno ribadito l’opposta regola dell’ultrattività del mandato.
Ne consegue che è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., presso il procuratore della parte cancellata, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento. La Corte ha infine dichiarato assorbito il secondo motivo, riguardante la regolamentazione delle spese di lite, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, affinché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati.
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Nota della Redazione
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