Notifica dell’avviso al socio di società estinta e prova della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13423 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci, i quali, in quanto peculiari successori, subentrano nella legittimazione processuale, attiva e passiva. L’avviso di accertamento relativo a debiti tributari della società estinta deve essere notificato agli ex soci, i quali sono legittimati a impugnarlo. In caso di responsabilità limitata del socio, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’art. 2495, terzo comma, cod. civ., integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, non alla legittimazione ad causam. Tale presupposto, se contestato, deve essere provato dal Fisco nella fase di accertamento diretta nei confronti dei soci e non può essere verificato nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento originariamente notificato alla società.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento, emesso per l’anno d’imposta 2015 nei confronti di una società a responsabilità limitata, ormai cancellata dal registro delle imprese, all’ex socio e liquidatore. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo nullo l’avviso notificato al socio di società estinta. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, affermando che il socio non poteva essere chiamato a rispondere dei debiti sociali e che spettava all’Ufficio provare quanto il socio avesse percepito in esito alla liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, incentrato sulla violazione dell’art. 2945 cod. civ., rilevando l’errore dei giudici di appello nell’aver confuso la titolarità del debito con la sua esigibilità. A seguito dell’estinzione della società, ha chiarito la Corte, si determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione per le società di capitali. Tuttavia, la percezione di somme in liquidazione non è il presupposto del fenomeno successorio, ma rappresenta una mera limitazione di responsabilità.
La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, secondo cui i soci, subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici, sono legittimati processualmente in situazione di litisconsorzio necessario. Ha ulteriormente precisato, richiamando le pronunce successive, che l’avviso di accertamento notificato alla società estinta può costituire il titolo per l’emissione di avvisi “personali” nei confronti dei soci. In tale contesto, la prova dell’avvenuta riscossione di somme da parte del socio, quale presupposto della sua responsabilità limitata, integra una condizione dell’azione che deve essere dedotta e provata dal Fisco nella fase di accertamento indirizzata direttamente ai soci, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973.
La verifica di tale presupposto non può quindi trovare ingresso nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, quand’anche proseguito dai soci quali successori della stessa. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, assorbendo il secondo motivo, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame volto esclusivamente all’accertamento dei debiti tributari sociali.
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Nota della Redazione
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